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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24225/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'istanza con cui egli aveva proposto opposizione al decreto del Magistrato di sorveglianza di Avellino del 22/09/2021. Secondo il ricorrente tutti i provvedimenti lesivi di diritti dei detenuti sono reclamabili; denunciava violazione di norme penali e processuali (articoli 41-bis, 35-bis, 51-ter dell'ordinamento penitenziario, in riferimento agli artt. 678 co.1 e 666 co.4 c.p.p. e all'art. 111 co.7 Cost.), e lamentava che il provvedimento fosse stato emesso con la sola partecipazione del Procuratore generale della Corte di appello inaudita altera parte.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: l'atto di impugnazione non consentiva di comprendere chiaramente l'oggetto del decreto reclamato né i vizi denunciati, e il ricorrente non aveva allegato il decreto del Magistrato di sorveglianza di Avellino. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i ricorsi generici o esposti con tecnica espositiva tale da rendere incomprensibili le ragioni dell'impugnazione sono inammissibili. Ha inoltre osservato che, qualora il decreto reclamato fosse effettivamente non impugnabile o opponibile, il Tribunale si sarebbe legittimamente limitato a una declaratoria di inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Richiamato dal ricorrente fra le norme atte a tutelare diritti dei detenuti; la Corte non entra nel merito della norma a causa dell'inammissibilità per genericità.

  • art. 35-bis Ordinamento penitenziario

    Citato dal ricorrente come norma rilevante; non è stata oggetto di valutazione sostanziale per carenza di specificità del ricorso.

  • art. 51-ter Ordinamento penitenziario

    Rilevato dal ricorrente tra le disposizioni invocate; la Corte non ne ha applicato interpretazione concreta per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 678, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle impugnazioni; la Corte ha ritenuto che, per genericità, non fosse possibile valutare la sussistenza del rimedio invocato.

  • art. 666, commi 2 e 4 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato l'art. 666(2) come possibile base per l'adozione de plano della declaratoria di inammissibilità quando la decisione del Magistrato di sorveglianza non sia impugnabile; il richiamo al comma 4 è stato menzionato dal ricorrente ma non ulteriormente sviluppato per genericità.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Citato dal ricorrente in tema di garanzie processuali; la Corte non ha proceduto a un accertamento sul punto per mancanza di chiarezza dell'impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende dovuta per l'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la somma a titolo di ammenda può essere disposta salvo elementi idonei ad escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Un ricorso deve indicare con chiarezza l'atto impugnato e i vizi specifici: la mancanza di allegazione del provvedimento contestato o la descrizione approssimativa ne comportano l'inammissibilità per genericità.
  • Se la decisione impugnata è oggettivamente non impugnabile o non opponibile, il giudice di merito può dichiarare l'inammissibilità de plano senza accertamenti sostanziali, ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
  • Le censure proceduralmente rilevanti (per esempio difetto di contraddittorio) vanno formulate in modo preciso e corredate dagli atti necessari; altrimenti non sono scrutinabili.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e, in mancanza di giustificazioni sulla colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: è quindi opportuno verificare e documentare con cura la fondatezza e la completezza dell'impugnazione prima di proporla.
  • Quando si impugna un provvedimento del Magistrato di sorveglianza è fondamentale allegare il decreto reclamato e descriverne esattamente il contenuto e gli effetti per permettere al giudice di valutare la rilevanza delle censure.

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