Cassazione Penale, Ordinanza n. 23272/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per truffa. L'unico motivo denunciava la supposta carenza della motivazione in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri e dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non specifico perché formulato in modo generico e sostanzialmente diretto a riproporre una diversa lettura dei fatti e delle prove, senza confrontarsi in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata né evidenziare specifici e decisivi travisamenti di prova.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che la censura era priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., sia per genericità intrinseca sia per apparenza estrinseca, poiché non si misurava con la complessità delle argomentazioni della decisione impugnata e mirava solo a sollecitare una rivalutazione del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come titolo di reato oggetto della condanna di merito; la Corte osserva che i giudici di appello avevano ritenuto integrati gli elementi costitutivi della truffa, in particolare l'induzione in errore della persona offesa mediante raggiro.
Le doglianze sono state ritenute prive dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: non è sufficiente una censura generica o meramente assertiva, né la riproposizione delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito.
- La mancanza di specificità va valutata anche in senso estrinseco: il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la motivazione impugnata e non svolge una critica argomentata adeguata alla complessità della decisione di merito.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto e delle prove sulla base di criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, salvo che si indichino specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- Nella truffa, la motivazione di merito è adeguata quando dà conto dell'induzione in errore della persona offesa tramite artifici o raggiri e della conseguente integrazione degli elementi costitutivi del reato.
Come è indicizzato
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