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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31362/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La parte ricorrente aveva agito contestando la legittimità della capitalizzazione del 50% della pensione di vecchiaia effettuata dal coniuge poi deceduto, sostenendo che tale scelta avrebbe richiesto il consenso della famiglia o comunque dell'altro coniuge, anche in considerazione dei doveri familiari e delle regole del diritto di famiglia. In primo grado e in appello aveva chiesto l'accertamento della carenza di consenso, l'annullamento del provvedimento amministrativo di accoglimento dell'istanza di capitalizzazione, oppure il risarcimento dei danni, sia per responsabilità contrattuale sia extracontrattuale, oltre a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge n. 859/1965. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme del codice civile in tema di rapporti coniugali e di norme imperative in materia previdenziale, lamentando che la Corte d'appello avesse attribuito al titolare della pensione una piena disponibilità della prestazione e delle relative risorse; con il secondo motivo ha riproposto la questione di legittimità costituzionale della disciplina che consente unilateralmente al pensionato del Fondo Volo di chiedere la capitalizzazione di una quota del trattamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla previsione normativa che attribuisce al solo titolare della pensione la facoltà di chiedere la capitalizzazione di una quota del trattamento. Ha inoltre ritenuto lo stesso motivo infondato, affermando che il diritto a pensione è personale, regolato in modo inderogabile dalla legge, e che l'ente previdenziale non può imporre limiti non previsti. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata, poiché la pensione entra nel patrimonio del titolare e non in quello familiare; un eventuale pregiudizio ai congiunti dipende solo dall'eventuale cattiva gestione del pensionato, non dalla norma. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 34 legge n. 859/1965

    prevede la facoltà del pensionato iscritto al Fondo Volo, raggiunti i requisiti per la pensione di anzianità, di chiedere la corresponsione in capitale di una quota della pensione, entro il limite massimo della metà del valore capitale della pensione spettante; la facoltà spetta solo al titolare della prestazione e l'ente previdenziale deve attenersi alla legge.

  • artt. 143-148 c.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere che i doveri e le regole dei rapporti coniugali impedirebbero una scelta unilaterale del titolare della pensione, ma non ritenuti idonei a superare la disciplina previdenziale personale e inderogabile.

  • art. 160 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sul rapporto coniugale e sulla disponibilità dei beni, senza che la Corte ne ricavasse un limite alla facoltà di capitalizzazione prevista dalla legge speciale.

  • art. 180 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'amministrazione dei beni tra coniugi, ma la Corte ha escluso che la pensione del titolare rientri nel patrimonio familiare comune.

  • artt. 1343 e 1344 c.c.

    invocati dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della scelta del pensionato e del comportamento dell'ente, ma la Corte non ha ravvisato nullità o illiceità nella previsione di legge e nella sua applicazione.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non violato dalla disciplina della capitalizzazione, perché la diversa posizione del titolare della pensione è giustificata dalla natura personale del diritto.

  • art. 29 Cost.

    richiamato a sostegno della tesi della parità dei coniugi e della rilevanza della famiglia, ma non ritenuto ostativo alla facoltà individuale del pensionato prevista dalla legge.

  • art. 30 Cost.

    invocato per valorizzare la tutela della famiglia e dei figli, ma la Corte ha escluso che la norma sulla capitalizzazione incida incostituzionalmente su tali valori.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La facoltà di ottenere la capitalizzazione di una quota della pensione spetta esclusivamente al titolare del trattamento, quando la legge speciale la attribuisca in modo espresso, e non richiede il consenso dei congiunti.
  • Le norme speciali in materia previdenziale, ove configurino un diritto personale del pensionato, prevalgono sulle regole del diritto di famiglia invocate per limitare la disponibilità della prestazione.
  • L'ente previdenziale non può negare l'esercizio di una facoltà prevista dalla legge né introdurre vincoli o condizioni ulteriori rispetto a quelli normativamente stabiliti.
  • La pensione, una volta maturata, entra nel patrimonio personale del titolare e non in quello familiare, sicché l'eventuale pregiudizio ai congiunti derivante da scelte economiche del pensionato non rende costituzionalmente illegittima la disciplina che consente la capitalizzazione.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure astratte o non pertinenti al fondamento della decisione.
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Come è indicizzato

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