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Ordinanza

Ordinanza n. 147/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale il Prefetto di-OMISSIS- in data 17 novembre 2025 ha rigettato l’istanza di presa in carico nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015 presentata dal ricorrente in data 7 ottobre 2025, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il mancato accesso alle misure di accoglienza.

Giustizia amministrativa202600298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di presa in carico nel sistema di accoglienza per asserita indisponibilità di posti nei CAS e applicazione di un criterio di priorità per i migranti giunti a seguito di sbarco

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 17 novembre 2025, adottato in risposta all’istanza di presa in carico nel sistema di accoglienza, deducendo l’illegittimità del diniego e chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto. La Prefettura aveva motivato il rigetto con l’assenza di posti liberi nei CAS della provincia, nonostante l’aumento della capienza e le attività di verifica e riorganizzazione del sistema, e aveva richiamato la priorità prevista per i migranti giunti sul territorio nazionale a seguito di operazioni di sbarco. Il ricorrente ha inoltre proposto domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal mancato accesso all’accoglienza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti sia il periculum in mora sia il fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che l’indisponibilità di posti, proprio in ragione di arrivi consistenti e ravvicinati, non esonera l’amministrazione dall’obbligo di assicurare l’accoglienza, poiché l’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015 prevede il ricorso a strutture temporanee di emergenza quando il sistema ordinario non sia in grado di fronteggiare la situazione. Ha inoltre affermato che la priorità riconosciuta dall’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015, introdotto dal d.l. n. 145/2024 e convertito dalla l. n. 187/2024, in favore delle persone giunte a seguito di operazioni di salvataggio in mare non incide sul principio per cui l’accoglienza deve essere garantita a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale, anche perché l’art. 11 non è stato abrogato. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e ordinato il riesame, imponendo alla Prefettura di individuare una soluzione anche provvisoria idonea ad assicurare i livelli minimi di assistenza. La domanda risarcitoria e le spese della fase cautelare sono state rinviate al merito; la trattazione di merito è stata fissata al 1° luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare e consente la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato quando ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 11 d.lgs. n. 142/2015

    nel caso di esaurimento dei posti all’interno delle strutture di accoglienza, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti cui l’ordinario sistema di accoglienza non è in grado di far fronte, i richiedenti possono essere ospitati in strutture temporanee di emergenza

    L’esaurimento dei posti ordinari non giustifica il diniego dell’accoglienza: l’amministrazione deve attivare o individuare soluzioni temporanee di emergenza idonee a garantire l’assistenza.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse

    La priorità per le persone giunte a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale e deve essere coordinata con le misure straordinarie previste dall’art. 11.

  • d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024

    Ha introdotto la disciplina della priorità nell’accesso all’accoglienza per i migranti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare, senza abrogare le misure straordinarie di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015.

Massime di principio

  • L’indisponibilità temporanea di posti nei centri ordinari di accoglienza, anche quando dipenda da arrivi consistenti e ravvicinati, non consente all’amministrazione di negare in via assoluta l’accoglienza a un richiedente protezione internazionale; devono essere valutate e individuate le strutture temporanee di emergenza previste dall’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015.
  • La priorità nell’accesso ai centri e alle strutture di accoglienza riconosciuta ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non elimina l’obbligo di garantire l’accoglienza agli altri richiedenti protezione internazionale.
  • L’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015 deve essere interpretato insieme all’art. 11 dello stesso decreto: la previsione di una priorità nell’assegnazione dei posti ordinari non esclude il ricorso a soluzioni straordinarie o temporanee quando la disponibilità ordinaria sia esaurita.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere il diniego prefettizio e ordinare il riesame quando l’amministrazione non abbia considerato le misure temporanee di emergenza idonee ad assicurare al richiedente protezione internazionale i livelli minimi di assistenza.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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