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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 12241 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguarda una cartella di pagamento notificata l’8 febbraio 2008 per € 73.557,27 di imposta di registro, derivante da nove avvisi di liquidazione relativi a distinti contratti rogati dal contribuente, ai quali erano state disconosciute agevolazioni fiscali. Il ricorrente ha sostenuto: 1) che la cartella fosse decaduta, perché notificata oltre i termini previsti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, assumendo che gli avvisi fossero divenuti definitivi nel 2004 e nel 2005; 2) che cartella e ruolo fossero carenti perché non indicavano gli estremi e le date di notifica degli avvisi presupposti; 3) che la CTR avesse fondato la decisione su un fatto smentito dalla cartella. La CTR del Lazio, con sentenza del 9 dicembre 2010, aveva respinto l’appello contro la decisione della CTP di Viterbo, che aveva rigettato il ricorso contro la cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto nel merito il primo motivo: per l’imposta di registro non opera il termine decadenziale dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, ma la prescrizione decennale prevista dall’art. 78 del D.P.R. n. 131/1986; è quindi irrilevante la dedotta tardiva iscrizione a ruolo rispetto ai termini invocati dal contribuente. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il ricorrente non aveva trascritto o allegato la cartella impugnata, impedendo alla Corte di verificarne il contenuto, in violazione dell’onere di autosufficienza. Inoltre, la doglianza sulla motivazione era comunque infondata in quanto il contribuente conosceva gli avvisi presupposti e non aveva indicato né provato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. L’inammissibilità del secondo motivo ha assorbito la censura di error in procedendo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 4.000, oltre spese per la prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78

    In tema di imposta di registro, non si applica il termine di decadenza sancito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3, (ora 25) bensì quello di prescrizione decennale previsto dall' art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di imposta non inclusa nell'ambito di operatività dell'art. 17 cit.

    L’azione per riscuotere l’imposta di registro è soggetta alla prescrizione decennale prevista dall’art. 78, non al termine decadenziale di notifica della cartella previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    Tuttavia l'imposta di registro rimane esclusa dall'ambito di operatività della norma di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, lett. c) in quanto non ricompresa nei tributi cui fa riferimento il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha nuovamente escluso dai ruoli e dalla decadenza tutte le imposte diverse da quelle sul reddito e dall'Iva.

    Il termine decadenziale dell’art. 25, lett. c), non si applica alla riscossione dell’imposta di registro, che resta esclusa dall’ambito dei tributi assoggettati a quel termine secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Tuttavia l'imposta di registro rimane esclusa dall'ambito di operatività della norma di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, lett. c) in quanto non ricompresa nei tributi cui fa riferimento il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha nuovamente escluso dai ruoli e dalla decadenza tutte le imposte diverse da quelle sul reddito e dall'Iva.

    La Corte attribuisce al decreto legislativo la funzione di delimitare i tributi per i quali opera la riscossione a ruolo e la relativa decadenza, escludendo da tale regime l’imposta di registro.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in relazione agli artt. 360 e 366 c.p.c.

    Nel caso in esame, il ricorrente non ha assolto all'onere di autosufficienza, non avendo allegato, anche per incorporazione, l'atto impugnato asseritamente viziato.

    Chi contesta in cassazione il contenuto o i vizi di una cartella deve riportarne o allegarne il contenuto in modo che la Corte possa verificare la censura; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • Principio sul difetto di motivazione della cartella e sulla conoscenza dell’atto presupposto, richiamato da Cass., Sezioni Unite, n. 11722/2010

    il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa

    L’omessa indicazione nella cartella degli estremi di notifica o pubblicazione dell’atto presupposto non comporta automaticamente nullità se il contribuente ne dimostra la piena conoscenza contestandolo; deve inoltre allegare e provare il concreto pregiudizio subito nella difesa.

Massime di principio

  • Per la riscossione dell’imposta di registro va verificata la prescrizione decennale prevista dall’art. 78 del D.P.R. n. 131/1986; non si applica il termine decadenziale dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
  • Nel ricorso per cassazione, chi denuncia vizi del contenuto di una cartella deve riprodurre o allegare l’atto impugnato nei termini necessari a consentire il controllo della censura; la mera affermazione che un dato manchi non è sufficiente.
  • La carenza motivazionale della cartella che rinvia a un atto presupposto non determina necessariamente nullità quando il contribuente conosce quell’atto e lo ha contestato. Per ottenere l’annullamento deve indicare e provare quale concreto pregiudizio il vizio abbia causato al suo diritto di difesa.

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