Cassazione Civile, Ordinanza n. 29737/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Nel corso di due distinti giudizi civili pendenti dinanzi al Tribunale di Napoli, il giudice istruttore aveva rigettato le istanze di riunione dei procedimenti. In uno dei giudizi era stata ritenuta tardiva la costituzione della parte convenuta rispetto al termine di cui all’art. 166 c.p.c., con conseguente decadenza dalle domande riconvenzionali, ritenute identiche a quelle già proposte dalla medesima parte in altro giudizio in cui figurava come attrice; nell’altro procedimento venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e, nel primo, venivano anche disposte attività istruttorie e nominato un c.t.u. L’avvocato parte di entrambi i processi proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità dell’ordinanza per essere stata emessa da magistrato asseritamente privo di autorizzazione del presidente del tribunale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, collegato al momento di emissione del provvedimento e alla pretesa nullità delle ordinanze del giudice non autorizzato; 3) violazione di legge e omesso esame della domanda di usucapione e del contratto di comodato allegati nel fascicolo di uno dei procedimenti; 4) violazione degli artt. 273 e 39 c.p.c. e dedotta questione di illegittimità costituzionale dell’art. 273 c.p.c. per mancata previsione dell’obbligatorietà della riunione di cause interdipendenti e pregiudiziali, in riferimento agli artt. 24, 111 e 3 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le ordinanze con cui il giudice di merito decide sulla riunione o separazione delle cause hanno natura meramente preparatoria, non contengono statuizioni sulla competenza, e sono prive dei requisiti di decisorietà e definitività richiesti per l’impugnazione. La valutazione sull’opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice davanti al quale i procedimenti pendono. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato per evidenziare la tardività della costituzione della parte convenuta e la conseguente decadenza dalle domande riconvenzionali
richiamato in relazione ai termini concessi nel secondo giudizio
invocato come parametro dei motivi di violazione o falsa applicazione di legge
invocato per la dedotta nullità dell’ordinanza
invocato per omesso esame di un fatto decisivo
richiamato dal ricorrente per sostenere la tesi dell’obbligatorietà della riunione di cause interdipendenti e pregiudiziali
richiamato dal ricorrente in combinato disposto con l’art. 273 c.p.c. in tema di riunione/connessione dei procedimenti
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale
richiamato per la proposta di definizione del giudizio in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
applicato per la condanna del ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte e alla somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione
Massime di principio
- I provvedimenti con cui il giudice dispone o nega la riunione di cause connesse hanno natura ordinatoria e preparatoria, non sono decisori né definitivi e, come tali, non sono autonomamente impugnabili in cassazione.
- La valutazione sull’opportunità della trattazione congiunta o separata di procedimenti pendenti è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, salvo che il provvedimento incida in concreto su competenza o altri profili decisori, circostanza qui non ravvisata.
- Un ricorso per cassazione che investa un provvedimento privo di decisorietà e definitività è inammissibile, a prescindere dai motivi di merito dedotti.
- La deduzione di vizi formali, di omesso esame o di violazioni di legge non consente di superare il difetto originario di impugnabilità del provvedimento quando l’atto contestato non abbia contenuto decisorio.
- La decisione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può determinare l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29661/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29662/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29663/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29664/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29665/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29666/2024 del 19/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →