Cassazione Civile, Ordinanza n. 16940/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per mancata integrazione del contraddittorio nei termini assegnati con precedente ordinanza, rilevando la mancata chiamata dei litisconsorti necessari individuati. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
A seguito di un sinistro stradale, la proprietaria di un veicolo danneggiato aveva ceduto il proprio credito risarcitorio a una società cessionaria, la quale aveva agito nei confronti del responsabile del danno e della sua assicurazione. Nel corso del giudizio di primo grado l'assicurazione aveva pagato quanto dovuto in base alla cessione, e il giudice di pace aveva dichiarato cessata la materia del contendere compensando le spese. La danneggiata ha quindi proposto appello per ottenere la rifusione delle spese legali sostenute sino a quel momento, ma il tribunale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per il valore inferiore alla soglia di appellabilità. In Cassazione la ricorrente ha proposto un solo motivo, ma la Corte, con ordinanza precedente, aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari; poiché l'integrazione non è stata eseguita nel termine assegnato, il giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto.
Norme richiamate
La mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato comporta l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione del giudizio con esito sfavorevole per la ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando la Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari e la parte onerata non vi provvede nel termine assegnato, il giudizio di legittimità si estingue.
- L'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio preclude l'esame del merito del ricorso.
- In caso di estinzione o comunque di definizione sfavorevole del ricorso, possono essere poste a carico del ricorrente le spese del giudizio e, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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