Cassazione Penale, Sentenza n. 17897/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per vizio nel calcolo della pena, deducendo in particolare l'erronea determinazione della pena base e l'inosservanza dell'art. 132 c.p. nel computo della pena per il delitto tentato (artt. 56 e 624 c.p.). Sostiene che la pena base (1 anno e 3 mesi e €600,00 di multa) sarebbe superiore alla media edittale per il tentativo di furto semplice e che la sentenza non spiega adeguatamente le modalità del calcolo (metodo diretto/sintetico vs metodo bifasico) né la motivazione del relativo trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato le censure relative alla determinazione della pena detentiva, ritenendo congrua la motivazione della Corte territoriale e del giudice di primo grado (che avevano applicato il metodo bifasico e motivato la scelta con riferimento all'intensità del dolo e alle circostanze del caso). Tuttavia il ricorso è stato accolto in parte con riferimento alla pena pecuniaria: la riduzione operata per il tentativo sull'ammontare della multa (€600 -> €450) è risultata inferiore al minimo legale (un terzo), pertanto la Cassazione ha rideterminato la multa per il delitto tentato nella misura minima prevista (€400) e, applicando la diminuzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.), ha fissato la multa finale in Euro 266. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria; il resto del ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Disciplina del delitto tentato
La Corte ricorda che, nel tentativo, la pena deve essere diminuita da un terzo a due terzi e che il giudice può operare la diminuzione seguendo metodi diversi ma deve motivare la scelta
art. 624 c.p.
Individua il reato di riferimento (furto) per il quale è stata contestata la tentata consumazione; la pena base è stata calcolata con riferimento al reato consumato e poi ridotta per il tentativo
art. 625 nn. 2 e 7 c.p.
Aggravanti di cui si contestava la sussistenza
Le aggravanti contestate sono state valutate e poi escluse dal giudice, come richiamato nella sentenza
art. 132 c.p.
Determinazione della pena
Richiesto rispetto dei criteri legali per il calcolo della pena e motivazione adeguata quando si sceglie il metodo di determinazione della pena per il tentativo
art. 133 c.p.
Criteri per l'individuazione della pena nel singolo caso
Usato come riferimento per il discrezionale apprezzamento del giudice nella scelta della misura della pena, valutando gli elementi indicati dall'articolo
art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.
Potere della Corte di Cassazione di rideterminare la pena pecuniaria
La Corte ha ritenuto applicabile questa norma per rideterminare la multa senza rinvio, quando la correzione non richiede accertamenti di fatto ulteriori
art. 442 c.p.p.
Diminuzione della pena per il giudizio abbreviato
La riduzione dovuta alla scelta del rito abbreviato si applica anche alla pena pecuniaria e la Corte l'ha applicata nella misura prevista per ottenere la multa finale (riduzione di un terzo)
Massime di principio
- Per il reato tentato il giudice può determinare la pena con il metodo diretto/sintetico oppure con il metodo bifasico (calcolo sulla pena del consumato poi diminuzione per il tentativo), ma la scelta dev'essere adeguatamente motivata in relazione all'intensità del dolo e alle circostanze del caso concreto
- La diminuzione della pena per il tentativo va operata nel rispetto del vincolo minimo previsto (da un terzo a due terzi): se il calcolo operato nel provvedimento impugnato è inferiore alla diminuzione minima, la correzione è necessaria
- La multa, come la pena detentiva, è soggetta alla diminuzione per il tentativo e alla riduzione prevista per il rito abbreviato; il giudice di legittimità può rideterminare la multa ex art. 620 c.p.p. comma 1 lett. i) senza rinvio quando la rettifica non richiede nuovi accertamenti di fatto
- La determinazione della 'media edittale' va calcolata dividendo per due la distanza tra minimo e massimo edittale e sommando il risultato al minimo (non semplicemente dimezzando il massimo), ed è rimessa al giudice del merito entro il suo potere discrezionale purché motivato
- Se nel calcolo della pena emergono errori meramente aritmetici o applicativi di norme che non richiedono istruttoria integrativa, la Cassazione può intervenire annullando senza rinvio e rideterminando la pena nella misura corretta
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