Cassazione Penale, Sentenza n. 17029/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per furto aggravato, deducendo l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (esposizione alla pubblica fede). Il ricorrente ha sostenuto che la bicicletta era depositata sul pianerottolo condominiale accessibile solo tramite codice segreto, trattandosi quindi di luogo privato non esposto alla pubblica fede e che non ricorrevano le condizioni di accesso aperto o di abitudine ad esposizione al pubblico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'aggravante della esposizione alla pubblica fede non dipende dalla natura pubblica o privata del luogo ma dalla effettiva possibilità di accesso da parte di terzi e dall'assenza di custodia continua e specificamente efficace. Il fatto che l'accesso al condominio avvenga tramite codice non esclude in via di principio l'accesso di soggetti terzi né una esposizione affidata al rispetto altrui; inoltre può ricorrere la consuetudine a lasciare biciclette sul pianerottolo. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen., comma 1, n. 7
L'aggravante opera quando la cosa è esposta alla "pubblica fede": non è decisivo che il luogo sia pubblico, bensì che il bene sia affidato al rispetto altrui e sia accessibile a terzi in assenza di custodia continua e specificamente efficace.
Disposizione richiamata per la condanna alle spese di procedimento in caso di rigetto del ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (convertito dalla legge n. 176/2020) e successive modifiche
Richiamata per il regime procedurale di trattazione del ricorso (modalità di decisione senza compare delle parti e termini applicabili).
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493
Conferma che l'aggravante per esposizione alla pubblica fede è esclusa soltanto quando ricorrono condizioni concrete di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione del bene.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. riguarda l'affidamento del bene al rispetto altrui ("esposizione alla pubblica fede") e non la mera qualificazione formale del luogo come pubblico o privato.
- Un bene collocato in luogo privato può essere considerato esposto alla pubblica fede se il luogo è comunque accessibile a terzi o vi è una consuetudine a lasciarvi cose senza custodia continua.
- La presenza di un sistema di accesso (es. codice) non esclude automaticamente la sussistenza dell'aggravante, salvo che sia dimostrata una sorveglianza continuativa, costante e specificamente efficace a impedire la sottrazione.
- Per escludere l'aggravante occorre provare concretamente che il bene era sottoposto a custodia diretta e continua; non è sufficiente l'assenza di accesso libero a persone indeterminate.
- Nelle valutazioni giudiziarie si deve considerare la consuetudine e il contesto (es. diffusione dell'uso della bicicletta) per stabilire se il deposito del bene sul pianerottolo rientri nella nozione di esposizione alla pubblica fede.
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