Cassazione Penale, Sentenza n. 13774/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, già sottoposto a detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., aveva chiesto il differimento dell'esecuzione dell'ergastolo per motivi di salute in luogo dell'esecuzione della pena. Il Tribunale di Sorveglianza confermò la detenzione domiciliare per un ulteriore anno ma rigettò la richiesta di differimento. In cassazione il difensore dedusse violazione degli artt. 146 e 147 n.2 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse riconosciuto i presupposti del differimento senza però spiegare perché lo avesse negato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza motivazionale: l'ordinanza impugnata non ha dato alcuna motivazione al rigetto della richiesta di differimento dell'esecuzione della pena. Perciò ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per un nuovo esame, indicando che il giudice del rinvio, pur libero nel merito, è tenuto ad esaminare la richiesta senza ripetere la carenza motivazionale contestata.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-ter, ordinamento penitenziario
Norma che disciplina il regime della detenzione domiciliare per motivi di salute; nel caso il ricorrente era già sottoposto a tale beneficio e aveva chiesto il differimento dell'esecuzione dell'ergastolo sulla base di tali condizioni di salute
artt. 146 e 147 n. 2 cod. pen.
Richiamati dal difensore come norme violate dal rigetto; la Corte ha rilevato che, indipendentemente dalla specifica qualificazione normativa, il provvedimento sfavorevole manca di motivazione sufficiente sul punto decisivo (il rigetto del differimento), motivo per cui è stato annullato e rinviato
Massime di principio
- Il rigetto di una richiesta favorevole alla parte (es. differimento dell'esecuzione della pena) richiede una motivazione specifica: l'assenza di motivazione è motivo di annullamento in Cassazione.
- Se il giudice del merito riconosce i presupposti generali per una misura ma non concede il beneficio, deve esplicitare le ragioni del rigetto; decisioni controparte prive di motivazione sono viziate.
- In caso di annullamento per carenza motivazionale il giudice di rinvio non è vincolato nel merito, ma è obbligato a fornire una motivazione adeguata se conferma il diniego.
- Per le domande basate su condizioni di salute (detenzione domiciliare, differimento dell'esecuzione) è essenziale documentare e far valutare specificamente l'entità del rischio sanitario e la compatibilità con l'esecuzione della pena.
- La difesa deve sempre coltivare e dedurre in motivazione l'insufficienza delle ragioni espresse dal giudice, riservando adeguati mezzi di impugnazione in caso di decisione non motivata.
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