Cassazione Penale, Ordinanza n. 24063/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma; non emergono profili di annullamento o rinvio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di danneggiamento, deducendo due motivi: (1) violazione di legge per asserita mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 635 c.p., sostenendo che la motivazione di merito non avrebbe correttamente valorizzato i dati fattuali; (2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e che il secondo è manifestamente infondato perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è congrua e conforme ai principi consolidati.
Norme richiamate
La censura sull'elemento soggettivo del danneggiamento non è ammissibile in cassazione quando richiede una diversa lettura del fatto e delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rilettura del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti, perché tale valutazione appartiene al giudice di merito.
- La doglianza sull'elemento soggettivo del reato è inammissibile se non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una contestazione meramente fattuale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti i dati favorevoli prospettati dalla difesa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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