Cassazione Penale, Sentenza n. 19602/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/10/2022 della Corte d'appello di Salerno che aveva respinto l'appello contro la condanna pronunciata con rito abbreviato il 29/06/2021 dal GUP di Vallo della Lucania: reato di indebita compensazione (art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000) per l'omesso versamento di imposte 2017 pari a €56.178,08 mediante l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (modelli F24 telematici). Motivi di cassazione: (1) insufficiente/ generica motivazione e illegittimo rinvio alla motivazione di primo grado; (2) mancata considerazione e acquisizione delle copie cartacee dei modelli F24 e della denuncia di furto d'identità, nonché dell'annullamento tributario intervenuto in sede civile/tributaria; (3) mancata prova dell'elemento soggettivo (mens rea) e travisamento delle prove; (4) diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante esiguità della condotta e incensuratezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestata infondatezza di tutte le censure. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello che, oltre a richiamare la decisione di primo grado, ha spiegato le ragioni del rigetto: le compensazioni erano state eseguite tramite accesso telematico ai portali Entratel/Fisconline utilizzando il codice identificativo (PIN) e la password del ricorrente, elemento ritenuto idoneo ad attribuire la condotta al Borrelli; la denuncia di furto d'identità, presentata molto tempo dopo l'audizione presso l'Agenzia delle Entrate, è stata considerata strumentale; la decisione della Commissione Tributaria Regionale di annullamento dell'avviso non escludeva la riconducibilità penale delle operazioni, né l'inesistenza dei crediti imputati; la testimonianza della collaboratrice contabile (Cedrangolo) e le risultanze operative rafforzavano la sussistenza della partecipazione e del dolo. Sul punto delle attenuanti generiche, la Corte ha confermato che la mera incensuratezza non è sufficiente dopo la riforma dell'art. 62‑bis e che non sono stati forniti elementi di segno positivo. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna al pagamento delle spese processuali e versamento di somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Indicazione che il ricorso è stato trattato secondo la disciplina speciale introdotta dall'art. 23, comma 8 del D.L. n.137/2020 (procedura/processo formato d'urgenza o disciplina speciale), senza che ciò incida sul merito delle censure.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 10‑quater
Norma che punisce l'indebita compensazione con crediti inesistenti; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 10‑quater sulla base della prova che le compensazioni contestate erano state eseguite con i codici identificativi del ricorrente e che i crediti erano inesistenti.
Codice di procedura penale, artt. 125, comma 3; 442; 530; 546 lett. e); 605
Richiamate dal ricorrente per censurare la motivazione e il mancato esame di censure di merito; la Corte di Cassazione ha ritenuto le censure generiche e inammissibili: in sede di legittimità non è consentita una rivisitazione dei fatti o delle prove se non in presenza di vizi logico‑giuridici manifesti.
Riferimento all'elemento soggettivo: la Corte ha ritenuto che la prova indiziaria (uso del PIN/password, attività telematica, testimonianze) fosse idonea a dimostrare la coscienza e volontà richiesta per il reato.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per disporre l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Art. 62‑bis c.p. (riformato dal d.l. 23/05/2008, n. 92, conv. L. 24/07/2008, n. 125)
Principio richiamato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche: dopo la riforma la mera incensuratezza non è più sufficiente per il riconoscimento automatico delle attenuanti generiche; sono necessari elementi positivi a favore dell'imputato.
Massime di principio
- La Suprema Corte non ammette censure generiche e assertive sulla motivazione: il ricorso per cassazione deve indicare punti di doglianza chiari e criteri di illogicità o vizio di diritto; semplici richieste di rivalutazione del merito sono inammissibili.
- Il rinvio alla motivazione del giudice di primo grado non è di per sé vizioso se la Corte d'appello integra e spiega adeguatamente le ragioni del proprio rigetto; è sufficiente che la motivazione complessiva consenta di comprendere le ragioni della decisione.
- In casi di reati informatici/telematici relativi a operazioni fiscali, l'accesso ai portali telematici mediante codice identificativo e password del soggetto costituisce elemento probatorio forte per l'attribuzione della condotta, purché la catena probatoria sia coerente.
- La presentazione tardiva di denunce di furto d'identità può essere valutata come indizio sulla loro strumentalità se incompatibile con il momento in cui sono emerse le contestazioni e con altri elementi probatori.
- L'annullamento in sede tributaria di un atto amministrativo non esclude automaticamente la responsabilità penale: la valutazione penale richiede prova della condotta e del dolo anche indipendentemente dall'esito del contenzioso tributario.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove se la motivazione di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria; il rimedio è ammissibile solo per vizi di diritto o palese travisamento probatorio.
- Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è sufficiente la sola incensuratezza dell'imputato dopo la riforma dell'art. 62‑bis: devono emergere elementi positivi idonei a giustificare la concessione.
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