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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23137/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI per l'anno d'imposta 2015, pari a euro 4.600,12, emesso nei confronti di una società che occupava un'area adibita in parte a magazzino e in parte alla produzione di rifiuti da imballaggio poi smaltiti autonomamente. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della concessionaria, ritenendo che la contribuente avesse dimostrato che le superfici erano destinate alla produzione di rifiuti costituiti da imballaggi smaltiti a proprie spese e che, perciò, non vi fosse titolo per esigere il tributo. La ricorrente ha dedotto due violazioni di legge: con il primo motivo ha censurato l'erronea esclusione integrale della TARI, sostenendo che l'esenzione opera solo per le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, e che la sentenza impugnata non aveva specificato la natura degli imballaggi, non essendo sufficiente l'affermazione generica che si trattasse di imballaggi smaltiti in proprio; con il secondo motivo ha dedotto che, anche a voler ritenere prodotti rifiuti speciali, l'esenzione non poteva comunque estendersi all'intero tributo, ma al più alla sola quota variabile, restando dovuta la quota fissa, e ha richiamato la necessità che la produzione dei rifiuti avvenga in via continuativa e prevalente e che la contribuente provi i presupposti dell'agevolazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondato il profilo di inammissibilità sollevato dalla controricorrente, osservando che il ricorso era autosufficiente e che le questioni dedotte erano di diritto, non di fatto. Nel merito, ha affermato che la disciplina TARI richiede di verificare con precisione la natura dei rifiuti prodotti, l'estensione concreta delle aree in cui essi si formano in via continuativa e prevalente e la distinzione tra quota variabile e quota fissa del tributo. La CTR aveva erroneamente desunto la non debenza totale del tributo dalla sola circostanza che si trattasse di imballaggi smaltiti a spese della società, senza specificare se fossero imballaggi primari, secondari o terziari, senza individuare le superfici effettivamente interessate dalla produzione di rifiuti speciali e senza considerare che, in ogni caso, la quota fissa resta dovuta. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché accerti tali elementi in fatto alla luce dei principi di diritto indicati.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 641, 642, 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani"; "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali"

    L'esenzione o riduzione opera solo per la parte di superficie in cui i rifiuti speciali si formino in via continuativa e prevalente, con onere del contribuente di provarne i presupposti e l'avvenuto trattamento conforme alla normativa.

  • art. 1, commi 659, 682, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Il regolamento comunale può disciplinare riduzioni ed esenzioni tariffarie.

  • art. 1, comma 684, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Il contribuente ha un obbligo dichiarativo per far valere riduzioni o esenzioni.

  • artt. 1 e 3, d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    La quota fissa della tariffa serve a coprire costi essenziali e generali del servizio e resta dovuta anche in presenza di produzione autonoma di rifiuti speciali non assimilabili.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le censure proposte attengono a violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stato depositato memoria in vista della decisione camerale.

Massime di principio

  • In tema di TARI, l'esenzione o riduzione per aree produttive di rifiuti speciali non opera automaticamente, ma richiede che il contribuente provi specificamente la natura dei rifiuti, la superficie interessata e il corretto avvio a trattamento o smaltimento.
  • La mera indicazione che in un'area si producono "imballaggi" e che essi vengono smaltiti in proprio non basta a escludere il tributo: occorre distinguere tra imballaggi primari, secondari e terziari e verificare se si tratti di rifiuti speciali non assimilabili.
  • Per i locali o magazzini funzionalmente collegati all'attività, l'esclusione dalla base imponibile riguarda solo le aree in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili; restano assoggettati i magazzini di logistica e di deposito merci di terzi, salvo diversa dimostrazione.
  • La TARI è strutturata in una quota variabile e in una quota fissa: anche quando il contribuente abbia diritto all'esenzione sulla parte relativa ai rifiuti speciali, la quota fissa resta dovuta perché destinata a coprire i costi generali e di investimento del servizio.
  • Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, il giudice deve verificare in concreto i presupposti di fatto dell'agevolazione o dell'esenzione, senza potersi fermare a una qualificazione generica o apodittica della destinazione delle aree.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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