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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00121/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (convenuti)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta davanti al Tribunale di Torino da una figlia della de cuius contro tre figli e contro il notaio-esecutore testamentario, con intervento degli altri figli, volta a far dichiarare l'invalidità o inefficacia del testamento della madre e di successive aggiunte, la declaratoria di apertura della successione legittima, l'accertamento della qualità di erede, la lesione di legittima e la riduzione di donazioni, nonché l'invalidità o inopponibilità di un accordo transattivo e di un patto successorio relativi anche alla successione del padre; gli intervenienti hanno aderito alle domande e proposto ulteriori pretese successorie. I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, in subordine la litispendenza internazionale per la pendenza di tre giudizi in Svizzera ('Ginevra III', 'Thun I', 'Thun II') e, ulteriormente, la sospensione della causa ex art. 7, comma 3, l. 218/1995. Il Tribunale ha rigettato la litispendenza ma ha sospeso il processo fino alla definizione dei procedimenti svizzeri. Avverso tale ordinanza i convenuti hanno proposto regolamento necessario di competenza deducendo violazione dell'art. 8 della Convenzione italo-svizzera del 1933 per il mancato riconoscimento della litispendenza; gli attori/asseriti eredi hanno proposto a loro volta regolamento necessario di competenza contro il capo di sospensione, articolando cinque motivi: omessa pronuncia sulla giurisdizione, mancanza di pregiudizialità rispetto ad alcune domande, erronea individuazione del giudizio preveniente, difetto di motivazione sul rapporto di pregiudizialità e prognosi errata sulla riconoscibilità in Italia delle future decisioni svizzere. La Corte ha riunito i ricorsi e ha dichiarato inammissibili quelli dei convenuti contro il diniego di litispendenza; ha invece accolto il ricorso avverso la sospensione, ritenendo che il Tribunale avesse illegittimamente disposto la sospensione sino alla definizione dell'ultimo procedimento svizzero senza verificare, per ciascuna causa estera, la permanenza dei presupposti dell'art. 7, comma 3, l. 218/1995, senza motivare la pregiudizialità rispetto ad alcune domande autonome e senza fondare correttamente la prognosi di riconoscibilità delle decisioni straniere su criteri di giurisdizione pertinenti. Il capo di sospensione è stato quindi annullato, con termine di tre mesi per la riassunzione del processo davanti al Tribunale di Torino.

La decisione

La Corte ha riunito i regolamenti. Ha dichiarato inammissibili i regolamenti proposti dai fratelli Elkann e dal notaio von Grünigen contro il rigetto dell'eccezione di litispendenza internazionale, affermando che il diniego di litispendenza non è impugnabile con regolamento di competenza. Ha invece accolto il regolamento proposto dalla madre e dagli altri figli contro il capo dell'ordinanza che disponeva la sospensione ex art. 7, comma 3, l. 218/1995, ritenendo fondati i motivi relativi alla illegittima durata della sospensione fino alla definizione dell'ultimo processo svizzero, alla mancanza di specifica motivazione sulla pregiudizialità rispetto ad alcune domande e all'erroneità del giudizio prognostico sulla riconoscibilità in Italia delle decisioni svizzere. Il capo di sospensione è stato annullato e il processo va riassunto entro tre mesi davanti al Tribunale di Torino; le spese saranno regolate nel giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 8 della Convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933

    "ricusare di prendere cognizione" / "se dessaisir des contestations"

    per la Corte, la norma sull litispendenza internazionale è rilevante per stabilire l'eventuale obbligo del giudice successivamente adito di spogliarsi della causa, ma il diniego della litispendenza non è impugnabile con regolamento di competenza; la verifica riguarda presupposti processuali di identità delle cause e pendenza del giudizio estero.

  • art. 2, comma 1, l. 218/1995

    le disposizioni della legge di diritto internazionale privato non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

  • art. 7, comma 3, l. 218/1995

    "nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano"

    la sospensione è facoltativa ed eccezionale; richiede un giudizio prognostico sull'idoneità del provvedimento straniero a produrre effetti in Italia, motivato in modo completo, corretto e logico, e non può protrarsi oltre la pendenza del processo estero né essere disposta in modo indifferenziato rispetto a più giudizi esteri senza verificare la persistenza dei presupposti.

  • art. 335 c.p.c.

    i ricorsi separati proposti avverso la medesima ordinanza vanno riuniti.

  • art. 39, comma 3, c.p.c.

    per il processo italiano, la pendenza della lite si determina secondo la notificazione dell'atto di citazione.

  • art. 42 c.p.c.

    il regolamento necessario di competenza è lo strumento di impugnazione esperibile avverso l'ordinanza che dispone la sospensione per litispendenza internazionale; non è invece ammissibile contro il diniego di sospensione o contro il provvedimento che esclude la litispendenza.

  • art. 41 c.p.c.

    non è il rimedio corretto contro l'ordinanza che, in tema di litispendenza internazionale, non investe una questione di giurisdizione ma una verifica processuale.

  • artt. 48 e 50 c.p.c.

    a seguito dell'annullamento del capo di sospensione viene assegnato un termine per la riassunzione davanti al giudice di merito.

  • art. 75, par. 1, Regolamento (UE) n. 650/2012

    il regolamento successorio UE non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno Stato membro fosse parte al momento dell'adozione.

  • art. 17 della Convenzione di domicilio e consolare Italia-Svizzera del 22 luglio 1868

    la disciplina convenzionale richiamata è richiamata per affermare la rilevanza del criterio dell'ultimo domicilio del de cuius nel proprio Paese di origine per le controversie successorie.

  • art. 4 del Protocollo di esecuzione del 1 maggio 1969

    conferma, nel sistema convenzionale richiamato, il criterio di collegamento in materia successoria.

  • art. 533 c.c.

    richiamato per la domanda di accertamento della qualità di erede e delle conseguenti restituzioni.

  • artt. 467, 457 e 536 c.c.

    richiamati per le domande degli intervenienti sul subentro successorio e sui diritti di legittimari.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare l'omessa pronuncia, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nei motivi sulla motivazione e valutazione degli elementi di fatto e prova.

  • art. 6 CEDU

    invocato dai ricorrenti per censurare la motivazione e la ragionevole durata del processo.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure sul diritto di difesa.

  • art. 25, comma 1, Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure sul giudice naturale e sulla competenza.

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia in tema di motivazione sia di ragionevole durata del processo.

  • art. 31, par. 3, lett. b), Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

    invocato per l'interpretazione del trattato secondo la prassi applicativa comune delle parti contraenti.

Massime di principio

  • In tema di litispendenza internazionale, il diniego dell'eccezione non pone una questione di giurisdizione ma integra una verifica processuale sull'identità delle cause e sulla pendenza del giudizio estero; perciò il rimedio non è il regolamento preventivo di giurisdizione, bensì il regolamento necessario di competenza solo nei casi in cui il provvedimento incida sul processo nei termini consentiti dall'art. 42 c.p.c.
  • La sospensione facoltativa ex art. 7, comma 3, l. 218/1995 richiede un giudizio prognostico concreto, completo e logicamente argomentato sull'idoneità del provvedimento straniero a produrre effetti nell'ordinamento italiano; tale verifica non può essere astratta o meramente assertiva.
  • La sospensione per pregiudizialità di causa straniera può essere disposta solo per il tempo in cui la causa estera è effettivamente pendente; non è legittimo mantenerla fino alla definizione dell'ultimo tra più procedimenti esteri senza verificare, per ciascuno, se e quando cessi il presupposto della pendenza.
  • Quando il giudizio italiano cumuli domande autonome, la sospensione non può essere giustificata in blocco se alcune domande non dipendono realmente dall'esito del giudizio estero o se la motivazione non spiega il nesso di pregiudizialità per ciascuna di esse.
  • La disciplina convenzionale sul riconoscimento delle decisioni straniere e quella sulla competenza giurisdizionale operano su piani diversi: la prima non consente di desumere automaticamente la competenza del giudice straniero, che deve essere individuata attraverso un autonomo criterio di collegamento.
  • Il giudice che sospende il processo per pregiudizialità straniera deve verificare anche la ragionevole probabilità che il giudice estero affermi la propria competenza e pronunci nel merito; la sola astratta riconoscibilità della futura decisione non basta.
  • Nel sistema delle impugnazioni, il regolamento necessario di competenza è rimedio di stretta interpretazione e non è estensibile ai provvedimenti che negano la sospensione o escludono la litispendenza internazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionaleRiconoscimento di sentenze straniereTestamentoSuccessione legittimaTutela dei legittimari
RamiProcesso civileFamigliaSuccessioniInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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