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Sentenza

Sentenza n. 3486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) n. 19325/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto i ricorsi contro l'esclusione dalla graduatoria dei contributi per emittenti radiofoniche commerciali relativi alle annualità 2023 e 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato l'esclusione dalla graduatoria dei contributi previsti dal d.P.R. n. 146/2017, deducendo, tra l'altro, il possesso del requisito occupazionale, l'erroneità del computo delle ore lavorate e dei permessi non retribuiti, l'ammissibilità della rettifica della dichiarazione sottoscritta da un consulente del lavoro anziché da un dottore commercialista, la non imputabilità delle irregolarità contributive a causa di problemi del software dell'INPS e la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio. Il TAR aveva ritenuto superabili le criticità mediante le integrazioni prodotte nel procedimento e aveva annullato gli atti di esclusione relativi alle annualità 2023 e 2024. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo: a) il mancato raggiungimento del requisito minimo di due dipendenti, tra cui un giornalista, nel biennio 2021-2022, alla luce delle percentuali di impiego e del servizio effettivamente prestato; b) la rilevanza automatica delle dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000 e l'inapplicabilità del soccorso istruttorio in una procedura comparativa di massa; c) la rilevanza dei periodi di part-time e dei permessi non retribuiti nel calcolo dell'effettiva occupazione; d) la mancanza o comunque l'inadeguata prova della regolarità contributiva alla data rilevante. La società appellata ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado, il possesso sostanziale dei requisiti, la natura meramente formale degli errori e la non imputabilità delle omissioni contributive.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo entrambi i ricorsi di primo grado. Quanto al requisito occupazionale, ha rilevato che il TAR non aveva considerato adeguatamente i dati relativi al part-time di un dipendente, al servizio effettivamente retribuito di un altro e alle percentuali di utilizzo corrette. Secondo i dati non specificamente contrastati dalla società, il punteggio complessivo dei dipendenti/giornalisti era pari a 1,5185, inferiore al minimo di 2,000, mentre la percentuale complessiva di utilizzo era pari a 197,60, inferiore al minimo di 200,00. Il requisito di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 146/2017 non risultava quindi provato. Il Collegio ha inoltre affermato che la disciplina delle dichiarazioni sostitutive impone al dichiarante di sopportare le conseguenze delle dichiarazioni obiettivamente non veritiere, indipendentemente da dolo, colpa o giustificazioni successive. La dichiarazione non veritiera relativa alle percentuali di impiego, la sottoscrizione delle dichiarazioni economiche da parte di un soggetto non abilitato e l'assenza di dati attendibili sulla posizione contributiva legittimavano l'applicazione dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000. In presenza del principio di autoresponsabilità non era possibile attivare il soccorso istruttorio, neppure attraverso il reclamo avverso la graduatoria provvisoria, poiché le integrazioni avrebbero inciso su dati necessari alla verifica dei requisiti e non su semplici incertezze documentali. Il Collegio ha poi ritenuto fondato il motivo relativo al carattere sostanziale del requisito occupazionale: la ratio della disciplina collega l'accesso al contributo all'effettiva presenza in servizio dei dipendenti, sicché devono essere considerate le concrete modalità e la durata dell'impiego, comprese le risultanze relative al part-time e ai periodi di permesso non retribuito. Anche il motivo sulla regolarità contributiva è stato accolto, poiché il soccorso istruttorio non poteva essere riconosciuto in una procedura nella quale operava l'autoresponsabilità del partecipante. La società è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.P.R. n. 146/2017

    Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche che abbiano un numero minimo di dipendenti, tra cui almeno un giornalista, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato.

    Il requisito occupazionale deve essere verificato con riferimento all'effettiva presenza e all'effettivo impiego dei dipendenti nel periodo considerato, tenendo conto delle percentuali di utilizzo, dei periodi di part-time e dei permessi non retribuiti.

  • art. 6, comma 1, lett. d) ed e), d.P.R. n. 146/2017

    Prevede le dichiarazioni e attestazioni relative ai requisiti economici della domanda di contributo, che devono essere rese dai soggetti professionalmente abilitati richiesti dalla disciplina.

  • art. 5, commi 5 e 6, d.P.R. n. 146/2017

    Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie [...] ogni emittente [...] può presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica.

    Il reclamo avverso la graduatoria provvisoria non consente di superare il principio di autoresponsabilità né di introdurre integrazioni sostanziali idonee a sanare dichiarazioni non veritiere o carenze essenziali.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    Il soccorso istruttorio opera per superare margini di incertezza facilmente risolvibili, ma non può essere utilizzato nelle procedure comparative per sanare dichiarazioni obiettivamente non veritiere o omissioni imputabili al partecipante.

  • art. 75, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 445/2000

    La non veridicità delle dichiarazioni sostitutive comporta automaticamente la decadenza dai benefici ottenuti o conseguenti alla dichiarazione, senza necessità di accertare dolo o colpa e senza che rilevino giustificazioni successive.

  • artt. 2 e 97 Cost.

    Fondano, anche nei confronti dei partecipanti a procedure comparative, obblighi di buona fede, correttezza, cooperazione e autoresponsabilità, tra cui il dovere di fornire informazioni complete e veritiere.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti nel giudizio, senza una specifica autonoma interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative e di massa per la concessione di contributi pubblici, il requisito occupazionale deve essere verificato in base all'effettiva presenza e all'effettivo impiego dei dipendenti nel periodo di riferimento, non sulla base del solo dato formale dell'esistenza del rapporto di lavoro; rilevano quindi le percentuali di utilizzo, i periodi di part-time e i periodi di permesso non retribuito quando incidono sulla concreta prestazione lavorativa.
  • La non veridicità obiettiva delle dichiarazioni sostitutive determina automaticamente le conseguenze previste dall'art. 75 d.P.R. n. 445/2000, indipendentemente dal dolo o dalla colpa del dichiarante, dall'assenza di un vantaggio indebito e dalle giustificazioni o rettifiche successive.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al partecipante a una procedura comparativa di presentare informazioni complete, corrette e veritiere e gli fa sopportare le conseguenze degli errori nella domanda e nella documentazione.
  • Il soccorso istruttorio non è utilizzabile per sanare dichiarazioni non veritiere, carenze essenziali o modifiche sostanziali della domanda quando operi il principio di autoresponsabilità; esso resta limitato alle incertezze documentali facilmente superabili senza alterare la par condicio.
  • Il reclamo contro una graduatoria provvisoria, pur consentendo la richiesta di rettifica o riesame, non può trasformarsi in uno strumento per introdurre ex post requisiti, dati o dichiarazioni sostanziali mancanti o difformi da quelli originariamente presentati.
  • La valutazione della regolarità contributiva e degli altri requisiti di accesso a un beneficio pubblico deve fondarsi sulla documentazione attendibile disponibile alla data rilevante; l'incompletezza o non veridicità dei dati dichiarati non può essere superata mediante il soccorso istruttorio quando sia riconducibile agli oneri di correttezza e autoresponsabilità del partecipante.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiPartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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