Cassazione Civile, Ordinanza n. 15094/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l’atto di riscossione deducendo la nullità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva respinto l’appello dell’agente della riscossione. In cassazione l’agente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per omesso esame della documentazione depositata in appello a prova della regolare notifica dell’avviso di accertamento, in particolare della relata di notifica del 30 dicembre 2009; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, sostenendo la facoltà di produrre nuovi documenti anche in appello e, nel contempo, lamentando ancora una motivazione meramente apparente della sentenza di secondo grado. La difesa dell’agente ha inoltre evidenziato che la CTR aveva riconosciuto la legittimazione dell’agente della riscossione senza configurare litisconsorzio necessario con l’ente impositore, ma aveva omesso di valutare la prova della notifica dell’atto presupposto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la CTR, pur richiamando correttamente il principio secondo cui non vi è litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore, non ha esaminato la documentazione depositata in appello dall’agente, documentazione idonea a dimostrare la rituale notifica dell’avviso di accertamento e quindi la definitività dell’atto presupposto. Tale omissione integra nullità della sentenza per omessa motivazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura è stata formulata per omesso corretto apprezzamento delle prove documentali depositate in appello.
La mancata valutazione della documentazione rilevante è stata ricondotta a un vizio di motivazione della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio dedotto è stato inquadrato come nullità della sentenza per omessa motivazione.
È stata richiamata la facoltà di produrre nuovi documenti anche in grado di appello nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, e il giudice di secondo grado deve esaminarli quando siano rilevanti per la decisione.
- L’omesso esame di documenti decisivi prodotti in appello, se idonei a incidere sulla validità della pretesa o sulla definitività dell’atto presupposto, può integrare nullità della sentenza per difetto di motivazione.
- L’assenza di litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore non esonera il giudice dall’obbligo di valutare le prove sulla regolarità della notifica dell’atto presupposto.
- Quando il contribuente contesta la cartella deducendo la mancata notifica dell’avviso di accertamento, la prova della rituale notifica dell’atto presupposto è decisiva ai fini della validità della riscossione.
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