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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22188/2020 del 14/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro i decreti di liquidazione delle indennità di custodia e conservazione. La ricorrente contestava l'applicazione analogica del D.M. n. 265/2006 per la determinazione delle indennità invece del ricorso agli usi locali, in particolare l'uso praticato nell'area portuale di Gioia Tauro; chiedeva altresì che la tariffa giornaliera rimanesse invariata per tutta la durata della custodia

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Palmi non abbia operato una illegittima applicazione analogica del D.M. 265/2006, ma un giudizio di equità guidata da parametri oggettivi tratti dal medesimo decreto; ha confermato che per i beni non espressamente contemplati dal D.M. la determinazione dell'indennità deve essere fatta in base agli usi locali, ma ha condiviso l'accertamento di fatto del Tribunale sull'inesistenza di un uso locale nell'area di Gioia Tauro, essendo la ricorrente l'unico operatore terminalista e, quindi, mancando un mercato concorrenziale con tariffe plurime. La Corte ha corretto il Tribunale solo nella parte in cui aveva richiesto la presenza dell'"opinio iuris" (coscienza della cogenza dell'uso) come condizione per l'esistenza dell'uso locale, affermando che tale requisito non è necessario. Sulla riduzione progressiva dell'indennità il Tribunale ha agito per equità e ha ritenuto legittimo non mantenere una tariffa invariata in assenza di prove contrarie. Condanna della ricorrente alle spese per euro 4.200 oltre spese prenotate a debito

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115/2002

    art. 58; art. 59; art. 276; art. 13

    Art. 58 e art. 59: rinviano agli usi locali per la determinazione delle indennità di custodia; art. 276 (disposizione transitoria) non e' piu' applicabile dopo l'adozione del D.M. 265/2006; art. 13 disciplina aspetti processuali e contributo unificato

  • D.M. del Ministro della Giustizia n. 265/2006

    art. 5 e tabelle per la determinazione delle indennità

    Il decreto stabilisce tabelle per determinati beni e dispone che, per i beni non espressamente contemplati, la determinazione dell'indennità avvenga sulla base degli usi locali; le tabelle possono essere utilizzate come parametri di riferimento nell'ambito di un giudizio equitativo

  • Cass. civ., sez. II, n. 752/2016 e n. 756/2016

    Cass. 752/2016; Cass. 756/2016

    Definiscono l'uso locale come il corrispettivo usualmente praticato dagli operatori nella realtà economica locale, senza necessità della opinio iuris; per le attività portuali l'uso richiede l'esistenza di tariffe praticate da più imprese in un mercato concorrenziale

  • Cass. civ. n. 11281/2012

    Conferma che dopo il D.M. 265/2006 la determinazione dell'indennità per beni non contemplati deve fare riferimento agli usi locali

  • Cass. civ. n. 1205/2020

    Caso sovrapponibile che ha ritenuto legittimo il ricorso al criterio dell'equità guidata da parametri di riferimento senza che ciò costituisca una estensione analogica delle tariffe del D.M. 265/2006

Massime di principio

  • Se il D.M. 265/2006 non disciplina specificamente un bene, la determinazione dell'indennità deve partire dagli usi locali; tuttavia l'uso locale si identifica nel corrispettivo usualmente praticato nella realtà economica del luogo senza necessità della opinio iuris
  • Per riconoscere un uso locale in ambito portuale è necessario che esistano più operatori che praticano tariffe diverse in un mercato concorrenziale: la presenza di un unico operatore esclude l'esistenza dell'uso
  • In assenza di un uso locale il giudice può liquidare l'indennità mediante un giudizio di equità guidata da parametri oggettivi (anche prendendo come riferimento le tabelle del D.M. 265/2006), purché non si configuri una applicazione analogica automatica delle tabelle per beni diversi
  • La richiesta di mantenimento di una tariffa invariata per tutta la durata della custodia richiede prova di circostanze idonee; in mancanza il giudice può disporre una riduzione progressiva dell'indennità
  • L'onere probatorio circa l'esistenza e la misura di un uso locale o delle condizioni che giustificano una tariffa costante grava sul soggetto che invoca tali situazioni (di norma il custode)

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