Cassazione Civile, Ordinanza n. 22176/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del contribuente, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Conseguentemente è stato confermato il giudicato della sentenza di primo grado. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento catastale relativo ad alcuni locali siti in Comune di Capaccio, ritenuti abusivi ma comunque suscettibili di accatastamento e di assoggettamento a regime fiscale. La commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: con i primi due ha dedotto violazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. 546/1992, nonché nullità del procedimento e della sentenza, sostenendo che l'appello dell'Ufficio non fosse stato regolarmente notificato né al domicilio eletto in primo grado né alla residenza, con conseguente inesistenza o nullità non sanata della notificazione e quindi dell'intero giudizio di appello; con il terzo e il quarto motivo ha denunciato la violazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. 546/1992 per il mancato o tardivo deposito dell'atto di appello in segreteria entro il termine di trenta giorni, sostenendo inoltre che, trattandosi di appello notificato a mezzo posta e proposto prima della modifica normativa del 2014, tale deposito tempestivo fosse richiesto a pena di inammissibilità. La Corte, dopo aver acquisito l'intero fascicolo, ha verificato che l'avviso di ricevimento relativo alla notifica presso il domicilio eletto non era in atti e che il deposito dell'appello da parte dell'Ufficio era avvenuto ben oltre i trenta giorni dalla notificazione.
Norme richiamate
"Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. (...) L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo."
Nel processo tributario le notificazioni nei gradi successivi devono essere eseguite nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata; l'elezione di domicilio conserva efficacia anche per i successivi gradi.
"Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita (...) l'originale del ricorso notificato (...) o copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale."
Il deposito dell'atto introduttivo nel termine di trenta giorni è requisito processuale a pena di inammissibilità; la Corte richiama anche l'inammissibilità rilevabile d'ufficio.
La disciplina dell'appello nel processo tributario richiama, per la costituzione dell'appellante, le regole dell'art. 22 e impone il rispetto del relativo termine di deposito a pena di inammissibilità.
È richiamato dal ricorrente come regola sulla notificazione dell'impugnazione presso il domicilio eletto o la residenza della parte.
È richiamato anche sotto il profilo della nullità/inesistenza della notificazione dell'appello per mancato recapito nel luogo corretto.
La Corte rileva che, per l'appello proposto prima dell'abrogazione, continua ad applicarsi la formulazione dell'art. 53 vigente ratione temporis.
I motivi sono stati formulati deducendo violazione di legge e nullità del procedimento/sentenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'elezione di domicilio effettuata nel primo grado spiega effetti anche nei successivi gradi, sicché la notificazione dell'impugnazione deve essere eseguita nel domicilio eletto o, in mancanza, nei luoghi indicati dalla legge.
- La prova della regolare notificazione dell'appello deve risultare dagli atti; in mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata indirizzata al domicilio eletto, il contraddittorio in appello non può ritenersi regolarmente instaurato.
- La costituzione dell'appellante nel giudizio di appello deve avvenire entro trenta giorni dalla proposizione dell'impugnazione, a pena di inammissibilità, e il termine decorre dalla spedizione o dalla ricezione dell'atto secondo il regime applicabile.
- Nel processo tributario l'inammissibilità derivante dal tardivo deposito dell'atto di impugnazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile per tardività o per difetto dei presupposti di costituzione, la sentenza di primo grado passa in giudicato; la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22101/2022 del 13/07/2022
- ordinanza_civile · 13 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22102/2022 del 13/07/2022
- ordinanza_civile · 13 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22122/2022 del 13/07/2022
- ordinanza_civile · 13 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22124/2022 del 13/07/2022
- ordinanza_civile · 13 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22125/2022 del 13/07/2022
- ordinanza_civile · 13 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22126/2022 del 13/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →