Cassazione Civile, Ordinanza n. 19990/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tre dipendenti del comparto Ministeri avevano agito chiedendo l’accertamento di un demansionamento: il giudice di primo grado aveva ritenuto che fossero state adibite in via prevalente a mansioni di vigilanza e custodia ritenute inferiori rispetto a quelle del profilo di appartenenza (assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, seconda area, fascia economica F3), con condanna dell’amministrazione a ricondurre le mansioni alla qualifica e a risarcire il danno; la Corte d’appello aveva confermato. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001: secondo il ricorrente, nel pubblico impiego contrattualizzato il nuovo sistema del CCNL 14 settembre 2007 aveva superato la distinzione interna alle aree tra posizioni economiche diverse, rendendo esigibili tutte le mansioni professionalmente equivalenti all’interno della stessa area; di conseguenza, l’assegnazione delle lavoratrici a mansioni di vigilanza e custodia, pur riferibili a un profilo economicamente più basso, non integrava demansionamento né dava luogo a differenze retributive. Le controricorrenti sostenevano invece che tra F1 e F3 permanesse una differenza sostanziale di contenuto professionale, nonostante la comune area.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che il CCNL 14 settembre 2007, nel ridisegnare la classificazione del personale del comparto Ministeri, abbia introdotto un sistema fondato su aree omogenee per competenze, conoscenze e capacità, nel quale le mansioni interne alla medesima area sono professionalmente equivalenti e non consentono di distinguere, ai fini dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, tra profilo base e profilo "superiore" secondo il previgente sistema delle posizioni economiche. La clausola transitoria dell’allegato A non è stata ritenuta idonea a mantenere in vita il vecchio sistema di differenziazione qualitativa tra profili. La Corte ha inoltre escluso che il giudice possa sindacare la scelta della contrattazione collettiva di ampliare l’equivalenza interna all’area e ha respinto la tesi delle lavoratrici secondo cui si sarebbe trattato di mansioni meramente esecutive proprie di una categoria inferiore. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto delle domande originarie delle lavoratrici. Spese compensate per l’evoluzione del quadro normativo e contrattuale.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Nel pubblico impiego contrattualizzato la disciplina delle mansioni e degli inquadramenti è rimessa alla contrattazione collettiva; nel nuovo sistema per aree, tutte le mansioni professionalmente equivalenti all’interno dell’area sono esigibili e non si applica il criterio generale dell’art. 2103 c.c. per qualificare come superiori le mansioni interne alla stessa area.
art. 13 CCNL 16 febbraio 1999 comparto Ministeri
Nel sistema previgente prevedeva aree e posizioni economiche distinte, con mansioni equivalenti nel livello economico di appartenenza e una disciplina delle mansioni superiori collegata alla posizione economica immediatamente superiore.
art. 24 CCNL 16 febbraio 1999 comparto Ministeri
Configurava le mansioni superiori quando il dipendente era assegnato a compiti riconducibili alla posizione di livello economico immediatamente superiore o, per l’ultima posizione dell’area, alla posizione iniziale dell’area superiore.
art. 6 CCNL 14 settembre 2007 comparto Ministeri
Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità; ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni professionalmente equivalenti all’interno dell’area, e le fasce retributive sono mere progressioni economiche, non indici di diversità di mansioni.
art. 8 CCNL 14 settembre 2007 comparto Ministeri
Ha superato l’eccessiva parcellizzazione del precedente sistema mediante profili unici e famiglie professionali, comprendenti il profilo di base e quelli più evoluti della medesima tipologia lavorativa.
art. 10 CCNL 14 settembre 2007 comparto Ministeri
Ha disciplinato il passaggio al nuovo sistema con applicazione automatica dalla data di entrata in vigore del contratto e ha regolato la trasposizione delle posizioni economiche nel nuovo sistema di fasce retributive.
La Corte ha deciso la causa nel merito, senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 97 Cost.
La doglianza di contrasto con il buon andamento è stata ritenuta infondata, perché la razionalizzazione delle prestazioni dentro aree più ampie è vista come strumento di migliore gestione delle risorse pubbliche.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la classificazione del personale e l’individuazione delle mansioni esigibili sono rimesse in via centrale alla contrattazione collettiva, la quale può ridefinire l’equivalenza delle mansioni all’interno delle aree anche rispetto al sistema previgente.
- Quando il CCNL adotta un sistema per aree omogenee, le differenze di fascia o di posizione economica all’interno della stessa area non implicano di per sé una diversità qualitativa delle mansioni, ma possono esprimere soltanto progressioni economiche.
- La clausola transitoria che mantenga provvisoriamente i profili previgenti non consente, da sola, di conservare la vecchia distinzione sostanziale tra profilo base e profilo superiore, se il nuovo assetto contrattuale ha già reso operative aree professionalmente equivalenti.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il giudice non può sostituirsi alla contrattazione collettiva nel valutare l’omogeneità o equivalenza delle mansioni interne all’area, salvo i limiti espressamente previsti dalla disciplina collettiva e di legge.
- L’assegnazione a mansioni che, nel vecchio sistema, avrebbero potuto essere considerate superiori non genera automaticamente diritti quesiti se la successione contrattuale ha ridefinito in modo legittimo l’ambito dell’equivalenza delle mansioni per il futuro.
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