Cassazione Penale, Ordinanza n. 33001/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati avevano impugnato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la Corte di appello di Napoli aveva rideterminato le pene: per uno in quattro anni e dieci mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa; per l'altro, riconosciuta la continuazione con reati giudicati con precedente sentenza del GIP del Tribunale di Firenze divenuta irrevocabile, in cinque anni e dieci mesi di reclusione ed euro 8.067 di multa. Il difensore proponeva due distinti ricorsi per cassazione, con unico motivo e analoghe argomentazioni, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 133 c.p., per erronea applicazione della pena e carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio relativo ai fatti oggetto del procedimento. La Corte ha ritenuto la censura non deducibile, poiché la pena era stata concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per indeducibilità della censura. Ha affermato che, nel procedimento di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice deve controllare esclusivamente la legalità della pena concordata e non la sua congruità o adeguatezza rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.; il negozio processuale non può essere modificato dal giudice, che può soltanto accogliere o rigettare la richiesta. È stata inoltre ritenuta applicabile la procedura semplificata e non partecipata prevista dall'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p., trattandosi di ricorsi privi delle condizioni legittimanti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
concorde richiesta delle parti
Nel concordato in appello il controllo giudiziale sulla pena concordata riguarda la legalità della pena, non la sua congruità; il giudice può accogliere o rigettare l'accordo, senza modificarlo.
È richiamato per evidenziare le differenze strutturali rispetto al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.
Il richiamo ai criteri di commisurazione della pena non consente di censurare in cassazione la congruità della pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Le doglianze relative all'erronea applicazione della pena e al difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio sono state dichiarate non deducibili, perché riferite a una pena concordata.
La declaratoria di inammissibilità per assenza delle condizioni legittimanti il ricorso può essere pronunciata con procedura semplificata e non partecipata quando ricorre l'ipotesi prevista dalla seconda parte della disposizione.
È richiamato in relazione alla disciplina della trattazione camerale partecipata dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
È richiamato quale disposizione sulla trattazione camerale partecipata dei ricorsi.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il controllo della Corte d'appello sulla pena concordata è limitato alla verifica della sua legalità; non comprende la valutazione della congruità o adeguatezza della pena secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- La pena oggetto dell'accordo processuale ex art. 599-bis c.p.p. non può essere modificata dal giudice, che può soltanto accogliere o rigettare la richiesta concordata dalle parti.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri esclusivamente la mancanza di motivazione o l'erronea commisurazione della pena concordata dalle parti, quando la doglianza non prospetti una questione di legalità della pena.
- Quando il ricorso per cassazione è privo delle condizioni legittimanti per la sua proposizione e ricade nell'ipotesi prevista dall'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p., la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata con procedura semplificata e non partecipata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32921/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32922/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32923/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32925/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32930/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32931/2026 del 07/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →