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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29748/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato aveva riportato in appello la conferma della responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità, con riforma della sola pena. I fatti accertati indicano il possesso di due involucri contenenti circa un grammo di cocaina e 13 stecche di hashish, con principio attivo idoneo a ricavare quasi cento dosi medie singole. La difesa sosteneva che la sostanza fosse destinata a un uso personale e di gruppo. Con il primo motivo di ricorso si deduceva vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, lamentando che la Corte territoriale non avesse confutato la prospettazione difensiva del consumo di gruppo. Con il secondo motivo si deduceva mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, perché la Corte d'appello aveva rideterminato la pena senza indicare la pena base e con passaggi di riduzione ritenuti incoerenti, tali da impedire la verifica del corretto calcolo della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la deduzione del consumo di gruppo era generica e non supportata da elementi fattuali concreti, e comunque non ricorrevano i presupposti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per escludere la rilevanza penale dell'acquisto congiunto o del mandato collettivo all'acquisto. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione sul trattamento sanzionatorio era incompleta e ambigua: mancava l'indicazione della pena base e il percorso di riduzione della pena non consentiva di verificare la correttezza del calcolo. Pertanto ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacente di lieve entità; la Corte conferma che, in presenza di detenzione finalizzata alla cessione e non ricadente nel consumo di gruppo, ricorre la responsabilità penale.

  • art. 75 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato per affermare che il consumo di gruppo, ove ricorrano rigorosi presupposti fattuali, integra illecito amministrativo e non reato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    È richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso nei limiti consentiti.

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    La Corte esclude di poter correggere direttamente la motivazione sul punto pena, poiché la lacuna e l'ambiguità del calcolo non consentono un intervento sostitutivo in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante solo se l'acquisto è sin dall'inizio collettivo, l'acquirente è uno degli assuntori, l'identità dei mandanti è certa e vi è manifesta volontà comune di procurarsi la sostanza con contributo finanziario dei partecipanti.
  • Chi deduce in cassazione la destinazione della droga a uso di gruppo deve allegare elementi concreti e specifici; una mera affermazione difensiva generica non è idonea a scalfire una motivazione di merito congrua e non manifestamente illogica.
  • La valutazione di merito sulla destinazione a fini di cessione può fondarsi su indici fattuali quali pluralità di sostanze detenute, quantitativi incompatibili con l'uso personale e assenza di riscontri sull'esistenza di un gruppo di acquirenti o sulle modalità dell'accordo.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio deve consentire la verifica del percorso logico del calcolo della pena, indicando la pena base e le successive diminuzioni; l'omissione di tali passaggi rende la motivazione incompleta e può imporre l'annullamento con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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