Cassazione Penale, Sentenza n. 28976/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore contestava che la resistente, quale legale rappresentante della Girasole Market, deteneva nel magazzino (non accessibile al pubblico) n. 104.000 mascherine chirurgiche, n. 61 visiere protettive e n. 1.000 mascherine protettive recanti marcatura CE contraffatta. Tale condotta sarebbe idonea e diretta, anche se non ancora consumata con consegna al consumatore, a fornire beni di qualità diversa da quella dichiarata, configurando il reato di tentata frode in commercio (art. 54 e 515 c.p.). Inoltre si censurava l'esclusione dalla lista testimoniale di Renato Carraro, ritenuto dagli organi investigativi un ausiliario di P.G. ma erroneamente considerato consulente, impedendone l'audizione su elementi tecnico-scientifici relativi alla contraffazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del Pubblico Ministero fondato. Sul piano procedurale ha confermato la trasmissione della impugnazione e la doverosa verifica dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 568 c.p.p. Sul merito ha affermato che l'apposizione di marcatura CE contraffatta configura, in presenza di destinazione alla vendita, reato di frode in commercio o, quando il bene non sia ancora consegnato, tentativo di frode in commercio: il deposito della merce nel magazzino aziendale rappresenta una condotta idonea e diretta alla vendita e costituisce tentativo. Ha altresì rilevato l'errore nella esclusione della testimonianza di Renato Carraro: le comunicazioni tecniche tra investigatori e case produttrici non costituiscono prova documentale immediatamente acquisibile ma pareri tecnici che, essendo dichiarazioni di scienza da esperti, devono essere fronteggiabili in dibattimento e gli esperti possono essere escussi come testi o qualificati ausiliari di P.G. L'annullamento è stato disposto con rinvio al Tribunale di Pavia per nuovo giudizio in diversa persona fisica.
Norme richiamate
Disciplina dell'elemento psicologico e del tentativo: la detenzione per la vendita di beni contraffatti nel magazzino può configurare il tentativo se la condotta è idonea e diretta in modo non equivoco alla consumazione.
Frode in commercio: l'apposizione di marcatura CE contraffatta rileva come elemento della frode in commercio, poiché il marchio CE è una attestazione amministrativa sulla conformità del prodotto alle norme comunitarie.
art. 593 comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella motivazione relativa all'inappellabilità di alcune sentenze di assoluzione (rilevante per la valutazione della conversione dell'impugnazione del P.M.).
art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
Regola sulla conversione dell'impugnazione: il giudice che riceve un mezzo di gravame diverso da quello prescrittovi deve verificare l'impugnabilità oggettiva e la volontas impugnationis e trasmettere gli atti al giudice competente, senza entrare nel merito.
Regola sulla consulenza tecnica del P.M.: la Corte chiarisce che i contatti con i produttori non costituiscono consulenza tecnica del P.M. secondo questa norma, ma pareri tecnici che richiedono il rispetto del contraddittorio.
Prova documentale: la Corte esclude che le determinazioni tecnico-operative intercorrenti tra investigatori e terzi possano transitare automaticamente come prova documentale senza contraddittorio.
art. 348 ultimo comma cod. proc. pen.
Qualificazione dell'esperto come ausiliario di polizia giudiziaria: la Corte ricorda che l'esperto può essere considerato ausiliario di P.G. e, in tal caso, la sua audizione come testimone non è preclusa dal divieto dell'art. 195, comma 4.
art. 195 comma 4 cod. proc. pen.
Divieto relativo a determinate categorie di testi; la Corte osserva che detto divieto non opera quando la persona è qualificata come ausiliario di P.G. ai sensi dell'art. 348 c.p.p.
Massime di principio
- La detenzione, nel magazzino di un esercizio commerciale, di merce recante marcatura CE contraffatta destinata alla vendita integra il tentativo di frode in commercio: lo stock in deposito è una provvista idonea e diretta alla alienazione ai consumatori.
- Il marchio "CE" è un riferimento amministrativo di conformità a standard comunitari; la sua contraffazione influisce sulla percezione di origine/affidabilità del prodotto e può costituire elemento centrale della frode in commercio.
- Comunicazioni tecniche tra investigatori e case produttrici o valutazioni di esperti non possono essere semplicemente trasmesse in dibattimento come documenti senza garantire il contraddittorio: tali pareri vanno trattati come dichiarazioni di scienza e, se necessario, gli esperti devono essere escussi come testi.
- L'esclusione dalla lista testimoniale di un esperto/ausiliario senza adeguata considerazione del suo ruolo può violare il diritto di difesa e il contraddittorio; il giudice deve valutare correttamente la qualifica (consulente vs. ausiliario di P.G.).
- Se un atto di impugnazione è presentato con un mezzo diverso da quello previsto, il giudice destinatario deve verificare solo l'impugnabilità oggettiva e la volontas impugnationis e, in presenza di tali requisiti, trasmettere gli atti al giudice competente; la conversione non esime comunque dal rispetto dei requisiti formali e sostanziali dell'impugnazione corretta.
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