Cassazione Civile, Ordinanza n. 38242/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di vendita del diritto di utilizzazione, per una settimana all'anno, di un appartamento situato in un complesso turistico-residenziale a Santo Domingo. Nel preliminare era prevista una clausola di c.d. affitto garantito, secondo cui la venditrice avrebbe dovuto versare euro 1.500 per ciascun anno di mancata fruizione dell'appartamento. Gli acquirenti avevano chiesto la risoluzione per grave inadempimento della venditrice; il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo prevalente la clausola del contratto definitivo che stabiliva che il contratto annullava tutti i precedenti accordi verbali e scritti. Con il ricorso per cassazione gli acquirenti denunciavano omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte d'appello avesse considerato solo il tenore letterale del contratto definitivo e non un documento informativo allegato allo stesso, nel quale, per gli oneri aggiuntivi, si richiamava il preliminare del 1 marzo 2008, richiamo che, secondo i ricorrenti, manteneva in vita la clausola di affitto garantito del preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e che il controllo di legittimità è limitato alla violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., con priorità del dato letterale. La corte territoriale aveva interpretato i contratti valorizzando il tenore letterale del contratto definitivo, in modo conforme ai canoni ermeneutici, e i ricorrenti non avevano denunciato la violazione di specifici canoni interpretativi. Il richiamo contenuto nel documento allegato al contratto definitivo non è stato ritenuto decisivo, perché non impediva che il preliminare dovesse considerarsi per il resto annullato, come espressamente previsto dal contratto definitivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
L'interpretazione del contratto compete al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici; tra questi, il criterio letterale ha carattere prioritario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e in cassazione può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica.
- Nel sindacato di legittimità sull'interpretazione contrattuale, il dato letterale della clausola ha rilievo prioritario e può sorreggere la decisione se coerente con i canoni degli artt. 1362 ss. c.c.
- Un richiamo ad atti precedenti contenuto in documenti allegati non è necessariamente idoneo a superare una clausola espressa del contratto definitivo che disponga l'annullamento dei precedenti accordi, salvo che sia dimostrata una diversa e incompatibile volontà contrattuale secondo i canoni interpretativi applicabili.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del contenuto dei documenti quando la decisione di merito sia fondata su un'interpretazione contrattuale rispettosa dei criteri legali.
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