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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10542/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Crotone aveva dichiarato estinto il reato di truffa (art. 640 c.p.) nei confronti dell'imputato per intervenuta remissione di querela. Il Procuratore Generale ha impugnato in Cassazione sostenendo la violazione degli artt. 640, comma 3, e 649-bis c.p., deducendo che, essendo contestata la recidiva infraquinquennale (recidiva qualificata), il reato fosse perseguibile d'ufficio e dunque la remissione di querela non avrebbe potuto produrre estinzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto che, sebbene la censura fosse fondata rispetto al previgente quadro giuridico (richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite Li Trenta), la successiva novella introdotta dal D.Lgs. n. 150/2022 (art. 2, lett. q) ha escluso la recidiva qualificata dalla nozione di 'circostanze aggravanti ad effetto speciale' ai fini della procedibilità d'ufficio per i reati di cui all'art. 640 c.p.; pertanto la recidiva è divenuta neutra ai fini della procedibilità. Inoltre, data la natura mista (sostanziale e processuale) della querela e il principio di applicazione della disciplina più favorevole ai procedimenti pendenti, la remissione di querela comporta l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato in ogni stato e grado (richiamo all'art. 129 c.p.p.). Ne consegue la sopravvenuta mancanza di interesse del Procuratore Generale e l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.I. 137/2020

    Riferimento formale alla possibilità di trattazione con contraddittorio cartolare; indica la modalità procedurale adottata per la trattazione del ricorso.

  • art. 640, comma 3, c.p.

    Norma che disciplina il reato di truffa e prevede ipotesi di maggiore gravità; oggetto della contestazione originaria per cui si era proposta querela.

  • art. 649-bis c.p.

    Stabiliva il regime di procedibilità (querela o perseguibilità d'ufficio) per taluni delitti, richiamando le circostanze aggravanti ad effetto speciale quale causa di procedibilità d'ufficio; la Corte rileva che la portata di tale norma è stata modificata dalla successiva novella (D.Lgs. n.150/2022).

  • art. 99 c.p.

    Regola la recidiva qualificata (aggravata, pluriaggravata, reiterata); in precedenza ricompresa tra le circostanze ad effetto speciale ai fini della procedibilità d'ufficio, ma da D.Lgs. n.150/2022 è stata esclusa da tale funzione.

  • D.Lgs. n. 150 del 10/10/2022, art. 2, lett. q)

    Novella che ha precisato che la procedibilità d'ufficio per i reati indicati (tra cui l'art. 640, comma 3) permane solo se le circostanze aggravanti ad effetto speciale siano "diverse dalla recidiva"; cioè la recidiva qualificata non determina più la procedibilità d'ufficio.

  • art. 61, primo comma, n. 11 c.p.

    Indica una delle circostanze aggravanti richiamate nella normativa; la decisione cita tale riferimento nel contesto della novella che precisa quali aggravanti mantengono efficacia ai fini della procedibilità.

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede gli effetti della remissione di querela; la Corte afferma che, data la natura mista della querela, l'intervenuta remissione obbliga il giudice a dichiarare l'estinzione del reato in ogni stato e grado del procedimento.

  • D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36

    Intervento normativo che aveva modificato il regime di procedibilità per alcuni delitti (tra cui l'art. 640 e 646 c.p.); la giurisprudenza di questa Corte si è pronunciata più volte sulla natura mista della querela dopo tale modifica, principio richiamato nella decisione.

  • Sezioni Unite (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020 - "Li Trenta")

    Giurisprudenza che aveva affermato che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale nell'art. 649-bis comprendeva anche la recidiva qualificata; la Corte di Cassazione rileva però che tale principio è stato superato dalla successiva modifica legislativa (D.Lgs. n.150/2022).

Massime di principio

  • Se la legge successiva modifica il regime di procedibilità rendendo neutra la recidiva qualificata, una precedente decisione che aveva ritenuto la procedibilità d'ufficio per quella sola ragione può essere ormai conforme alla legge e il ricorso del pubblico ministero può essere privo di interesse.
  • La querela ha natura mista (sostanziale e processuale): quando interviene remissione di querela, va applicata la disciplina più favorevole ai procedimenti pendenti e la remissione comporta l'estinzione del reato in ogni stato e grado (art. 129 c.p.p.).
  • Prima di proporre impugnazioni per vizio di procedibilità, il pubblico ministero deve valutare se sono intervenute modifiche legislative che abbiano eliminato o attenuato il vizio dedotto, perché ciò può determinare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La presenza di recidiva qualificata non determina automaticamente la procedibilità d'ufficio dopo il D.Lgs. n.150/2022: occorre verificare se sussistano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva per fondare la perseguibilità d'ufficio.

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