Cassazione Penale, Ordinanza n. 02197/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 497-bis c.p. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva contestata, sostenendosi che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato sull'aumento di pericolosità desunto dai precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva infatti motivato in modo congruo e logico sulla recidiva valorizzando la commissione del nuovo fatto nonostante una precedente condanna non risalente, per altro reato sussunto nella medesima norma incriminatrice, traendone indice di forte determinazione a delinquere. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna confermata in appello
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per fondare la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione di un'impugnazione inammissibile
Massime di principio
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando il giudice di merito valorizza elementi concreti e logicamente coerenti, come la commissione di un nuovo reato nonostante una precedente condanna non risalente, desumendone una maggiore capacità a delinquere.
- La valutazione della recidiva, ove sorretta da argomentazione congrua e logica, non è utilmente sindacabile in cassazione se il ricorso mira solo a una diversa lettura del fatto o della motivazione.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e quindi inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa nell'impugnazione.
Come è indicizzato
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