Cassazione Penale, Sentenza n. 7277/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della sentenza che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati ascritti ma aveva comunque disposto la confisca per lottizzazione abusiva. Le censure principali erano: 1) vizio di motivazione e travisamento dei fatti in ordine all'esistenza di una "cessione di cubatura" e all'asservimento di terreni agricoli per finalità edificatorie; 2) carenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza) degli acquirenti, i quali si ritenevano semplici compratori in buona fede di fabbricati rurali; 3) maturazione della prescrizione prima del proseguimento istruttorio e, conseguente, violazione per continuazione del dibattimento oltre la prescrizione; 4) nullità per difetto di notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.; 5) illegittimità e sproporzione della confisca e mancata valutazione di misure alternative per il ripristino urbanistico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. In particolare: è stato confermato che il materiale probatorio acquisito entro il termine di prescrizione era stato ritenuto sufficiente e che i difensori, in udienza, avevano rinunciato a escutere ulteriori testi; non è stata provata l'esistenza di una formale e legittima cessione di cubatura che giustificasse gli interventi edilizi contestati; la valutazione della consapevolezza degli acquirenti è stata ritenuta congrua alla luce degli elementi probatori (certificati di destinazione urbanistica, modalità di promozione e vendita, difformità realizzate rispetto ai titoli); la notifica in un solo esemplare al medesimo studio legale non ha comportato nullità rilevante; la confisca è stata ritenuta proporzionata e limitata ai beni direttamente interessati dall'attività lottizzatoria, quindi compatibile con i criteri indicati dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente la sentenza della Corte d'appello è stata confermata e i ricorsi cassazionisti respinti.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma di ammissibilità dei motivi per cassazione richiamata perché i ricorrenti dovevano confrontarsi con le motivazioni decisive della corte di appello; la Corte ha rilevato difetto di specificità di alcune censure che non hanno affrontato il nodo fattuale decisivo (assenza di cessione di cubatura)
art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla presunta nullità della notificazione dell'avviso: la Corte ha ritenuto manifesta infondatezza della censura e ha richiamato la tassatività delle nullità
art. 415 bis cod. proc. pen.
Norma sull'avviso della udienza preliminare: contestata la notifica ad uno solo dei difensori, la Corte ha ritenuto irrilevante la violazione formale nel caso concreto
art. 129 comma 1 cod. proc. pen.
art. 129 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamata in tema di effetti della prescrizione sul procedimento: la Corte ha osservato che, una volta intervenuta prescrizione, il giudizio non può proseguire solo per accertare la lottizzazione, ma qui l'attività istruttoria era avvenuta entro i termini e nel contraddittorio
art. 44 comma 1 lett. b) DPR 380/01
art. 44 comma 1 lett. b) DPR 380/01
Citato dai ricorrenti in relazione alla natura agricola/edificatoria degli interventi; la Corte ha ritenuto irrilevante per escludere responsabilità penale degli acquirenti l'asserita conformità amministrativa invocata dagli stessi
art. 1 Protocollo n.1 CEDU (diritto alla proprietà)
Richiamato nelle considerazioni sulla proporzionalità della confisca: la Corte ha applicato i criteri indicati dalla Corte EDU (G.I.E.M. S.r.l. e giurisprudenza) ritenendo che la confisca fosse limitata ai beni direttamente interessati e proporzionata all'offesa all'interesse generale
Massime di principio
- In tema di lottizzazione abusiva il termine di prescrizione decorre dall'ultimo atto integrante la condotta illecita (anche l'ultimazione dei manufatti); tuttavia, se entro la data di prescrizione è stato raccolto un compendio probatorio ritenuto sufficiente e le parti rinunciano a ulteriore prova, il procedimento non viene annullato per mere successive acquisizioni documentali.
- La mera stipula di atto pubblico notarile non è di per sé sufficiente a provare la buona fede dell'acquirente rispetto a manipolazioni urbanistiche: occorre verificare specificamente l'atto traslativo e la documentazione amministrativa allegata per verificare l'esistenza di un'aspettativa di correttezza dei titoli amministrativi.
- Per affermare l'esistenza di una "cessione di cubatura" (asservimento di terreno a scopi edificatori) è richiesto idoneo elemento probatorio: l'assenza di tale prova rende difficile sostenere la legittimità degli indici edificatori invocati.
- La confisca in materia urbanistica può essere legittima se è limitata ai beni direttamente interessati dall'attività illecita e la motivazione dimostra proporzionalità rispetto all'interesse pubblico; il giudice deve considerare, e motivare, l'eventuale inidoneità di misure alternative.
- La notifica di un atto in un unico esemplare allo stesso studio legale non determina automaticamente la nullità; la nullità va valutata nei termini di legge e non è sanzionata automaticamente salvo le ipotesi previste dall'art. 177 c.p.p.
- I rilievi di merito relativi a fatti e valutazioni probatorie (esistenza di modifiche d'uso, qualifica di imprenditore agricolo, attività materiali eseguite dai singoli) sono difficilmente rivedibili in Cassazione se sorretti da motivazione congrua e coerente dei giudici di merito.
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