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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23353/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

La controversia

Una proprietaria conveniva in giudizio la cugina confinante davanti al Tribunale, deducendo che un terrapieno artificiale e un muro di contenimento realizzati sul confine violavano le distanze legali e le norme urbanistiche locali; in via principale chiedeva demolizione e ripristino, in subordine l’arretramento per violazione delle distanze dalle vedute, oltre a domande risarcitorie per presunti danni al muro di recinzione e per asserite violazioni edilizie. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava le altre. La proprietaria soccombente proponeva appello deducendo, tra l’altro, ultrapetizione sulla domanda di veduta, errata qualificazione del manufatto come nuova costruzione/terrapieno, errata interpretazione delle norme tecniche comunali sulle distanze, erronea liquidazione del danno e illegittima regolazione delle spese. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione. In cassazione la ricorrente articolava sette motivi: motivazione apparente della sentenza di appello; omesso esame del fatto decisivo relativo alla natura del terrapieno; violazione dell’art. 873 c.c. e delle norme tecniche comunali sulle distanze; omesso esame della possibilità di costruire a confine in casi particolari; violazione degli artt. 62 e 112 c.p.c. per asserito sconfinamento del CTU e adesione pedissequa del giudice alla consulenza; nullità per mancata fissazione dell’udienza di discussione orale richiesta ex art. 352 c.p.c.; violazione dell’art. 92 c.p.c. per le spese di lite. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e, nel corpo del controricorso, ha riproposto una questione subordinata sull’art. 905 c.c., che la Corte ha ritenuto non idonea a integrare un ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il sesto motivo, ritenendo nulla la sentenza d’appello per mancata fissazione dell’udienza di discussione orale nonostante la rituale richiesta di parte ai sensi dell’art. 352 c.p.c. e in applicazione dell’orientamento successivo alle Sezioni Unite sulla lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che la questione riproposta dalla resistente nel controricorso non costituiva valido ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    richiamato come parametro delle distanze legali tra costruzioni, integrato dalle norme tecniche urbanistiche locali

  • art. 905 c.c.

    evocato dalla controparte in relazione alla servitù di veduta, ma la relativa domanda non è stata ritenuta proposta in modo idoneo come ricorso incidentale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato sia per la dedotta ultrapetizione sia per la censura sul rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 62 c.p.c.

    invocato per contestare l’operato del CTU e i limiti della consulenza tecnica

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per la nullità processuale dedotta per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa

  • art. 352 c.p.c.

    interpretato nel senso che la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, a fronte di rituale richiesta di parte, determina nullità della sentenza d’appello

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    riqualificato dalla Corte come vizio processuale relativo alla nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indicato dalla Corte come corretta base della censura di nullità della sentenza per vizio processuale

  • art. 111 Cost.

    richiamato per affermare che la violazione del contraddittorio incide sul giusto processo

  • art. 24 Cost.

    richiamato a tutela del diritto di difesa

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato nel passaggio sui termini per il deposito delle memorie e sulla necessità di non anticipare la decisione

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inammissibilità della pretesa riproposizione avversaria se non veicolata con rituale ricorso incidentale

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 366 e 369 c.p.c. per i requisiti del ricorso incidentale

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 365 e 369 c.p.c. per i requisiti dell’impugnazione incidentale

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 365, 366 e 371 c.p.c. per i requisiti del ricorso incidentale

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la censura sulla regolazione delle spese di lite

  • D.M. n. 55/2014

    richiamato per la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi

  • D.M. 14.3.2014

    richiamato nella liquidazione delle spese del giudizio di merito

  • norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico del Comune di Misinto

    considerate integrative dell’art. 873 c.c. e interpretate come fonte della distanza minima di cinque metri per le nuove costruzioni

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie in cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, quando una parte l’abbia ritualmente richiesta nei termini previsti, comporta la nullità della sentenza per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, senza che occorra allegare uno specifico pregiudizio ulteriore.
  • La censura processuale che denuncia un vizio della decisione per omessa discussione orale va qualificata come motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., anche se il ricorrente l’abbia formalmente rubricata diversamente.
  • Se il giudice di merito omette la discussione orale richiesta da una parte, la nullità della sentenza assorbe gli altri motivi di ricorso che attengano al merito della controversia.
  • Le norme urbanistiche locali che integrano l’art. 873 c.c. possono imporre distanze minime anche a manufatti che, per funzione e struttura, siano qualificabili come nuove costruzioni in senso tecnico-giuridico, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione.
  • Per proporre una impugnazione incidentale non basta riproporre nel corpo del controricorso una domanda o una questione: occorre un atto che presenti i requisiti propri del ricorso incidentale, inclusa la chiara richiesta di cassazione e l’indicazione dei motivi.
  • La contestazione sull’operato del consulente tecnico d’ufficio non può prescindere dal corretto perimetro delle doglianze processuali e dal ruolo decisionale del giudice, che non può limitarsi a recepire acriticamente la consulenza se ciò integra un vizio di motivazione o di attività processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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