Cassazione Penale, Sentenza n. 37186/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al riconoscimento del reato di omicidio colposo e lesioni personali a carico del ricorrente. La difesa ha sostenuto che la condotta eziologicamente esclusiva era quella del conducente Mollica, il quale viaggiava a eccessiva velocità e a ridosso della mezzeria, per cui la collisione sarebbe dipesa unicamente da tale comportamento; inoltre ha lamentato la mancanza di specificazione su quale alternativa condotta avrebbe dovuto adottare il PARISI, considerata l'imprevedibilità dell'azione dell'altro conducente, e ha censurato la misura della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata della Corte d'Appello fosse logicamente motivata e fondata sugli elementi probatori; ha confermato che PARISI aveva omesso di arrestarsi allo stop e aveva violato limiti di velocità e norme sulla precedenza, configurando un anello causale autonomo e prevedibile dell'evento. La condotta dell'altro conducente, anche se imprudente e a velocità eccessiva, è stata considerata causa concorrente non idonea a escludere la responsabilità del PARISI. Anche la critica alla sospensione della patente è stata ritenuta generica e non fondata. Conseguentemente il provvedimento confermato è stato mantenuto (pena già inflitta in primo grado: 3 anni di reclusione), il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Il sindacato della Cassazione sul vizio di motivazione è limitato alla verifica della coerenza logica e dell'esistenza di un apparato argomentativo, non alla scelta della migliore ricostruzione fattuale; l'illogicità deve essere evidente 'ictu oculi'.
Norma sui limiti di velocità la cui violazione rileva quale elemento contributivo della responsabilità del conducente.
Disciplina della precedenza e dei relativi obblighi di comportamento che impongono particolare cautela negli incroci.
Regole di comportamento negli incroci e obblighi di arresto/restrizione che, se violate (es. stop), costituiscono rilevante causa dell'evento.
art. 218 Codice della Strada, comma 2
Criteri generali per l'imposizione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la misura applicata è stata ritenuta conforme ai criteri richiesti.
Massime di principio
- La Cassazione verifica la coerenza logica e la completezza motivazionale della decisione di merito, non riconsidera la migliore ricostruzione fattuale: argomentazioni alternative già considerate e non ritenute persuasive in appello difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.
- L'omissione di arrestarsi allo stop e la violazione di limiti di velocità possono costituire un anello causale autonomo e sufficiente per la responsabilità penale in caso di sinistro; tale comportamento non viene scusato dal fatto che l'altro conducente viaggiasse a velocità eccessiva.
- La condotta imprudente dell'altro conducente è, di norma, causa concorrente prevedibile e non necessariamente causa esclusiva esimente, salvo che sia dimostrato che costituisce fatto sopravvenuto e totalmente imprevedibile.
- Nel valutare la prevedibilità del comportamento altrui, il conducente che si immette in un incrocio deve porre in essere tutte le cautele richieste dalle condizioni ambientali e segnaletiche; l'affidamento al comportamento corretto degli altri ha limiti quando la situazione rende probabile il rischio.
- Le censure generiche sulla misura delle sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione patente) richiedono un confronto motivato con i criteri normativi; l'assenza di questo rende la censura inammissibile.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione per difetto motivazionale è necessario dimostrare un vizio logico-palese della motivazione della sentenza impugnata, non semplici contrapposizioni di versioni alternative dei fatti.
Testo integrale
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