Cassazione Civile, Sentenza n. 24639/2021 del 13/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sull'interpretazione e sull'operatività della clausola sul buono postale fruttifero cointestato recante la clausola "pari facoltà di rimborso": se, dopo il decesso di uno dei cointestatari, il cointestatario superstite possa ottenere il rimborso dell'intera somma o se valga la disciplina dei libretti di risparmio (art. 187 DPR 256/1989) applicabile per rinvio (art. 203) ai buoni postali, la quale richiederebbe la quietanza di tutti gli aventi diritto e quindi ostacolerebbe il rimborso integrale al superstite. Poste invocava inoltre norme imperative (es. art. 48 T.U. successioni) a sostegno del rifiuto al rimborso integrale.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso di Poste Italiane. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 187 DPR 256/1989 ai buoni postali fruttiferi mediante l'art. 203, ritenendo che i buoni, per la loro natura di documenti di legittimazione e per la norma di intrasferibilità (art. 204, comma 3), presentino una peculiare tutela del diritto di rimborso "a vista" dell'intestatario che non consente l'importazione automatica della disciplina dei libretti. Ha inoltre ritenuto infondato il richiamo alla disciplina della comunione di diritti reali e ha escluso che l'eventuale tutela degli eredi giustifichi il rifiuto al pagamento: i rapporti interni tra chi ha riscosso e gli eredi si possono regolare successivamente. Quanto all'art. 48 (imposte di successione) e alla normativa tributaria, la Corte ha osservato che i buoni risultano spesso equiparati ai titoli di Stato e non rientrano nell'attivo ereditario, sicché non sussiste divieto di esecuzione della prestazione. Principio affermato: "In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola \"pari facoltà di rimborso\", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento". Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 256 - art. 187 (Rimborso a saldo)
1 - Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto. 2 - Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall'Amministrazione sopra nuovi libretti...
La norma riguarda i libretti di risparmio ma, secondo la Corte, non è automaticamente applicabile ai buoni postali fruttiferi nella materia in esame; non imponendo il divieto di rimborso integrale al superstite per i buoni.
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 256 - art. 203 (Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio)
Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI
L'art. 203 consente estensioni solo se compatibili: la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 187 ai buoni non sia compatibile con le peculiarità normative dei buoni postali.
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 256 - art. 204, comma 3 (Intrasferibilità dei buoni)
I buoni non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno
La Corte ha evidenziato la marcata intrasferibilità e la speciale tutela del credito del titolare del buono, che giustifica una disciplina diversa rispetto ai libretti e impedisce l'importazione tout court della regola dell'art. 187.
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 256 - art. 208
Articolo richiamato dalla Corte come contenente disciplina specifica sulla riscossione dei buoni; ciò rende non pacifico che si debbano applicare automaticamente le norme dei libretti.
Codice civile - art. 2002 (documenti di legittimazione)
I buoni postali e i libretti sono qualificati come documenti di legittimazione, non come titoli di credito; la Corte richiama tale distinzione per motivare la differente disciplina.
Codice civile - art. 1260 (cedibilità del credito)
Principio generale di cedibilità dei crediti; ma la norma è derogata dalla speciale previsione di intrasferibilità dei buoni (art. 204 DPR 256/1989).
Codice civile - art. 1295 (divisione dell'obbligazione solidale dopo la morte)
La Corte osserva che, in caso di obbligazione solidale, la posizione verso terzi del superstite non viene meno e gli eventuali rapporti interni con gli eredi sono regolati in base all'art. 1295.
Codice civile - art. 1102 e art. 1111
Richiamate dalla ricorrente in tema di comunione di diritti reali; la Corte le ritiene inapplicabili perché la questione riguarda legittimazione alla prestazione (diritti di credito) e non comunione di diritti reali.
T.U. imposta sulle successioni e donazioni - art. 48
Norma imperativa richiamata da Poste; la Corte ha ritenuto la riferibilità di tale norma ai buoni non scontata e ha ricordato la tendenza normativa e amministrativa a equiparare i buoni ai titoli di Stato ai fini successori (esclusi dall'attivo ereditario), dunque non ostativa al rimborso.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - art. 12, lett. i e art. 28, comma 7
Riferimenti normativi fiscali citati per sostenere che i buoni possono essere esclusi dall'attivo ereditario e che l'erede può essere soggetto a diversa documentazione (denuncia/denuncia di esonero), con conseguente impossibilità di impedire il rimborso da parte dell'Amministrazione postale.
Risoluzione Ministero delle Finanze 13 luglio 1999, n. 115 (Dip. Entrate)
Atto amministrativo che interpreta i buoni come equiparati ai titoli del debito pubblico e quindi esclusi dall'attivo ereditario, sostenendo che l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero ma non alla denuncia di ingresso in attivo.
D.P.R. n. 115 del 2002 - art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale richiamata in ordine al contributo unificato (possibilità di raddoppio se dovuto); menzionata con riferimento alle spese di giudizio.
Massime di principio
- Su buoni postali fruttiferi cointestati con clausola "pari facoltà di rimborso" ciascun cointestatario superstite può ottenere il rimborso dell'intera somma anche dopo la morte di un altro cointestatario.
- La disciplina dei libretti di risparmio (art. 187 DPR 256/1989) non si applica automaticamente ai buoni postali fruttiferi: l'art. 203 ammette estensioni solo se compatibili con le specificità del titolo.
- La non cedibilità e l'intrasferibilità dei buoni (art. 204) e la loro natura di documenti di legittimazione giustificano una maggiore tutela del diritto di riscossione dell'intestatario rispetto ai libretti.
- La tutela degli eredi non legittima di per sé il rifiuto amministrativo al rimborso: eventuali pretese degli eredi si possono far valere nei rapporti interni o davanti al giudice ordinario dopo l'eventuale riscossione da parte del superstite.
- Questioni fiscali (imposta di successione) non impediscono di regola il rimborso dei buoni, dato l'orientamento a considerarli equiparabili a titoli di Stato e quindi esclusi dall'attivo ereditario; la banca/poste non può rifiutare il pagamento per tali ragioni salvo chiaro obbligo normativo.
- Nel rapporto banca/poste - cliente prevale la lettura del testo del titolo (la clausola apposta sul buono): clausole chiare sulla "pari facoltà di rimborso" producono effetti concreti e vincolano l'operatore postale salvo norme imperative contrarie chiaramente applicabili.
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