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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24634/2021 del 13/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La banca impugnava il decreto del Tribunale di Nocera Inferiore che: 1) aveva ammesso il credito ipotecario della banca comprensivo dei soli interessi legali escludendo la prelazione sugli interessi convenzionali per mancata produzione delle note di iscrizione; 2) aveva escluso il credito da scoperto di conto corrente e gli interessi sul conto anticipi per mancata prova e per mancanza della certificazione prevista dall'art. 50 TUB sugli estratti conto; 3) aveva escluso il rimborso delle spese dell'esecuzione immobiliare non liquidate dal giudice dell'esecuzione. La banca deduceva, tra l'altro, che il disconoscimento della conformità delle copie agli originali operato dal fallimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. era stato applicato in modo generico e non idoneo a privare di efficacia le copie prodotte, che il tribunale aveva omesso di valutare documenti rilevanti relativi al conto corrente e che le spese esecutive potevano essere liquidate dal giudice delegato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso e ha dichiarato inammissibile il secondo. In particolare: - Ha ritenuto erroneo il Tribunale nel considerare efficace il disconoscimento generico della conformità delle copie alle originali ex art. 2719 c.c., poiché la giurisprudenza prevalente richiede che il disconoscimento indichi in modo chiaro gli "aspetti differenziali" tra copia e originale; il fallimento non ha indicato tali differenze, quindi il disconoscimento non poteva privare di efficacia le copie prodotte dalla banca. - Ha ritenuto fondata la censura relativa alle spese di esecuzione: la mancata liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione non impedisce che le spese siano ammesse al passivo fallimentare, potendo il giudice delegato provvedere alla loro liquidazione. Per tali motivi la sentenza/decreto impugnato è stata cassata nei punti accertati e la causa è rinviata al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, per nuovo esame, compresa la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta

    La norma riconosce efficacia alle copie fotografiche salvo disconoscimento espresso; la giurisprudenza recente integra il requisito richiedendo che il disconoscimento evidenzi chiaramente il documento contestato e gli "aspetti differenziali" rispetto all'originale, altrimenti il disconoscimento è inefficace

  • art. 2712 c.c.

    Riferimento normativo richiamato nella doglianza sulla valutazione delle prove documentali (richiama regole generali sulla prova), ma la decisione si è focalizzata soprattutto su art. 2719 c.c.

  • art. 50 TUB

    Prevede la certificazione per gli estratti conto al fine di attribuire loro piena efficacia probatoria; in mancanza la banca deve fornire elementi ulteriori idonei a dimostrare il credito

  • art. 1832 c.c.

    Richiamato quale riferimento alla efficacia probatoria degli estratti conto quando integrati dalla certificazione prevista (il giudizio ha richiamato la necessità, in linea di massima, della certificazione ai fini probatori)

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato nel confronto tra disciplina del disconoscimento delle scritture private e altre forme di disconoscimento; la Corte ha chiarito che la disciplina di art. 2719 c.c. è autonoma rispetto ad art. 215 c.p.c.

  • art. 2755 c.c.

    Richiesto per discussione sul privilegio e sulle spese dell'esecuzione; la Corte ha affermato che la mancata liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione non preclude l'ammissione delle spese al passivo fallimentare

  • art. 2770 c.c.

    Richiamato unitamente ad art. 2755; il giudice delegato può provvedere alla liquidazione delle spese dell'esecuzione per l'ammissione al passivo

  • art. 112 c.p.c.

    Norme sul potere del giudice di valutare e ordinarietà dell'esame della prova; il ricorso relativo a presunto omesso esame è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in tema di onere probatorio e valutazione della documentazione: la Corte ha ritenuto che la censura formulata non avesse i requisiti per incidere sulla decisione

  • art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato come criterio sul vizio di motivazione impugnabile in cassazione; la Corte ha ritenuto che il secondo motivo non soddisfacesse i requisiti di autosufficienza e di contestazione del decisivo motivo di fatto

Massime di principio

  • Il disconoscimento espresso della conformità di una copia all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. deve essere specifico: è necessario indicare in modo chiaro gli "aspetti differenziali" (es. cancellature, alterazioni, sbiaditure, inesattezze formali) tra copia e originale; un disconoscimento generico è inefficace.
  • Se una parte produce copie fotografiche, conviene altresì produrre l'originale o una attestazione di conformità da pubblico ufficiale; in assenza, il giudice può comunque accertare la conformità mediante altre prove, ma il disconoscimento avverso deve essere ben motivato.
  • Per i saldi bancari e gli estratti conto la certificazione prevista dall'art. 50 TUB attribuisce piena efficacia probatoria; in mancanza della certificazione è necessario fornire altre prove idonee (per es. produzione di altri documenti, CTU, riconciliazioni) per sostenere il credito.
  • Le spese del processo esecutivo non ancora liquidate dal giudice dell'esecuzione possono comunque essere ammesse al passivo fallimentare: il giudice delegato al fallimento ha titolo per liquidarle e includerle nel passivo.
  • In opposizione allo stato passivo è importante costruire la prova in modo completo e specifico: non bastano contestazioni generiche dell'avversario o richiamo a documenti prodotti in altri giudizi senza indicare con precisione il loro rilievo probatorio.
  • In sede di preparazione della difesa, chi agisce in opposizione dovrebbe verificare la produzione di originali, copie certificate o comunque prevedere osservazioni puntuali sui possibili disconoscimenti per evitare che un vizio formale determini la perdita di privilegi o correlati diritti.

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