Cassazione Civile, Sentenza n. 24633/2021 del 13/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione che lo aveva ritenuto socio in una società di fatto (e quindi esteso al fallimento della ditta individuale Fenicia) denunciando: violazione e falsa applicazione dell'art. 147, comma 5, della legge fallimentare in relazione all'art. 2247 c.c. per insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di società; carenza e anomalia motivazionale (assorbita nella doglianza sulla valutazione delle prove); omissione di esame di fatti decisivi (tra cui la partecipazione agli utili e alle perdite e il conferimento di beni e servizi) e vizi processuali per il rigetto di richieste istruttorie (CTU contabile, prova testimoniale, ordine di esibizione). In sostanza, Pipate sosteneva che non vi fosse prova che avesse partecipato agli utili/perdite o conferito beni per costituire un fondo comune e che la motivazione della Corte d'appello fosse contraddittoria e insufficiente
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi (assorbendo il terzo) ritenendo che la motivazione della Corte d'appello non raggiungesse il minimo richiesto in sede di legittimità: era contraddittoria e confondeva le figure della "società occulta" e della "società apparente". La Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata non ha esplicitato correttamente se si fosse di fronte a una società di fatto, a una società occulta o a una situazione di socio apparente, pur utilizzando indizi riferibili anche a quest'ultima figura. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Palermo per un nuovo esame, con disposizione anche sulla rivalutazione delle spese del giudizio
Norme richiamate
art. 147 legge fallimentare (L.F.)
norma richiamata in relazione all'estensione del fallimento ad altri soggetti quando emerga l'esistenza di una società con responsabilità solidale; la Corte ha ritenuto che l'applicazione richieda un'esatta qualificazione fattuale tra società di fatto, occulta o apparente
richiamato in rapporto alla disciplina civilistica della società (e agli elementi che la costituiscono); la decisione richiama la necessità di prova degli elementi tipici della società di fatto (fondo comune, alea di utili/perdite, affectio societatis)
citato in relazione alla responsabilità solidale verso i terzi derivante dall'esteriorizzazione del vincolo sociale (società apparente) e alla conseguente rilevanza ai fini dell'estensione del fallimento
art. 1447 legge fallimentare (I.fall.)
richiamato come fondamento dell'istituto dell'estensione del fallimento ad altri soggetti quando sussistano i presupposti (in particolare nel caso di società di fatto o apparente)
richiamato come norma procedimentale rispetto all'audizione del fallito: le dichiarazioni del fallito acquisite ai sensi di questa disposizione sono state utilizzate nel giudizio d'appello tra gli elementi di fatto
richiamato in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione, omesso esame di fatti decisivi); la Corte ha ritenuto fondati i rilievi di vizio motivazionale e omesso esame di questioni cruciali
richiamati in relazione alla valutazione e ammissione dei mezzi di prova; il ricorrente aveva censurato il rigetto delle richieste istruttorie, ma la Corte di cassazione ha assorbito tale motivo nell'apprezzamento complessivo della motivazione
Massime di principio
- Distinguere chiaramente tra società di fatto, società occulta e società apparente: sono figure giuridiche diverse con presupposti probatori differenti e non sono utilizzabili in modo congiunto per giustificare l'estensione del fallimento
- Per accertare una società di fatto è necessaria una valutazione rigorosa del complesso di elementi: conferimenti e fondo comune, partecipazione agli utili e alle perdite, affectio societatis e gestione congiunta dell'attività
- La società apparente si valuta in base all'esteriorizzazione del vincolo sociale e al ragionevole affidamento dei terzi; essa può giustificare responsabilità verso i terzi anche se manca una società nei rapporti interni
- La qualificazione fattuale (se si è di fronte a società di fatto, occulta o apparente) deve essere esplicitata dal giudice e i fatti devono essere logicamente ricondotti alla figura scelta nella motivazione: la mancata esplicitazione o la contraddittorietà motivazionale possono portare alla cassazione
- Elementi indiziari (uso del nome ditta, gestioni di cassa, deleghe bancarie, corrispondenza commerciale, anticipi di spese) sono rilevanti ma devono essere collegati esplicitamente ai requisiti giuridici della figura societaria invocata
- Il rigetto di richieste istruttorie (CTU, testi, ordini di esibizione) deve essere motivato: un'omissione o motivazione insufficiente su questi punti può compromettere la decisione di merito
- In casi analoghi, chi contesta l'estensione del fallimento deve puntare sia all'assenza degli elementi essenziali della società di fatto (conferimenti, partecipazione utili/perdite, affectio) sia a richiedere l'ammissione di prove idonee a ricostruire la reale dinamica dei rapporti interni ed esterni
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