Cassazione Penale, Sentenza n. 33772/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto il 27/02/2024 dal difensore d'ufficio di Marfiyo Evans per mancanza dello specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione/elevazione di domicilio, requisito previsto dall'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p., nel caso di procedimento svolto in assenza dell'imputato. Il ricorrente deduceva erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, invocando un'interpretazione costituzionalmente orientata per contrastare la disparità di trattamento rispetto all'imputato assistito da difensore di fiducia risultante dalla legge n.114/2024 (entrata in vigore il 25/08/2024) che ha limitato l'onere del mandato al solo difensore di ufficio, e, in via subordinata, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1‑quater, per violazione dell'art. 3 Cost.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina vigente al momento della proposizione dell'appello (27/02/2024), sicché al ricorrente era comunque richiesto il deposito del mandato ad impugnare comprensivo della dichiarazione/elevazione di domicilio. La Corte ha richiamato il principio tempus regit actum e la pronuncia delle Sezioni Unite che ha stabilito la continuazione di applicazione della disciplina previgente alle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della legge n.114/2024. La richiesta di interpretazione costituzionalmente orientata e la questione di legittimità costituzionale, fondate sulla nuova formulazione normativa, sono state ritenute inapplicabili al caso concreto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater
La Corte ha applicato il testo vigente al momento della presentazione dell'appello (ante modifiche del 25/08/2024): il mandato ad impugnare con dichiarazione/elevazione di domicilio era requisito necessario a pena di inammissibilità quando il processo di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato.
Legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. o)
Ha modificato l'art. 581 introducendo l'espressione "del difensore di ufficio", facendo sì che, per le impugnazioni presentate dopo il 25/08/2024, solo il difensore di ufficio debba allegare il mandato; la Corte ha tuttavia precisato che tale modifica non si applica retroattivamente alle impugnazioni già depositate.
art. 3 Costituzione
La questione di legittimità costituzionale invocata dal ricorrente (violazione del principio di uguaglianza) è stata ritenuta non rilevante in rapporto alla normativa applicabile al momento della proposizione dell'appello e, in ogni caso, la giurisprudenza della Corte ha già dichiarato la compatibilità costituzionale della precedente disciplina.
Principio "tempus regit actum"
Principio applicato dalla Corte per stabilire che la normativa processuale da applicare è quella vigente al momento della presentazione dell'atto (qui, dell'appello), con conseguente esclusione di efficacia retroattiva della legge n.114/2024 sulle impugnazioni antecedenti.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per le impugnazioni penali vale il principio tempus regit actum: va applicato il testo della norma vigente al momento della presentazione dell'impugnazione.
- Se il processo di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato, l'impugnazione proposta senza il mandato ad impugnare contenente la dichiarazione/elevazione di domicilio è inammissibile se tale requisito era previsto dal testo normativo applicabile alla data di deposito dell'appello.
- Le modifiche legislative che restringono o estendono gli oneri formali per proporre impugnazioni si applicano, in assenza di una specifica norma transitoria, solo alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore della modifica.
- Le censure costituzionali basate su nuove disposizioni non rilevano quando la fattispecie è regolata dalla precedente disciplina e la giurisprudenza consolidata ha già dichiarato la compatibilità costituzionale di quest'ultima.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore (sia d'ufficio sia di fiducia, salvo diverso testo normativo applicabile) deve provvedere al deposito del mandato ad impugnare con la dichiarazione/elevazione di domicilio quando richiesto; in mancanza, l'appello può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese.
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