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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46848/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: il ricorrente ha contestato l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Angelo Saccomanno il 13/06/2016 (annotazione di polizia giudiziaria non verbalizzata e non sottoscritta), sostenendo che tali dichiarazioni siano state acquisite in violazione degli artt. 63 e 64 c.p.p. perché rese su sollecitazione della polizia giudiziaria, con il dichiarante già nella posizione di indagato, e quindi patologicamente inutilizzabili (art. 63, comma 2). Ribuffa ha altresì dedotto vizi di motivazione e di travisamento probatorio con riguardo all'istruttoria e all'escussione dei testi di polizia giudiziaria (art. 603 c.p.p.), nonché che la sua identificazione quale utilizzatore dell'utenza telefonica si fonderebbe solo su tali dichiarazioni e su elementi indiziari deboli (uso di nomignoli nelle intercettazioni e presenza di un correo vicino all'abitazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi ritenendo che le dichiarazioni rese da Angelo Saccomanno il 13/06/2016 siano state provocate e che sussistano elementi che le qualificano come rese da soggetto nella posizione di indagato; pertanto doveva applicarsi l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2 c.p.p. La Corte territoriale aveva errato nell'applicare l'art. 63, comma 1 (valutazione di inesistenza di indizi di reità del dichiarante) invece di verificare la necessità di sentire Saccomanno come indagato. Poiché la condanna di Ribuffa si fondava in misura decisiva su quelle dichiarazioni, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Le restanti censure sono state dichiarate inammissibili per mancato confronto con la ratio della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)

    Norma sostanziale invocata come titolo di responsabilità (traffico di stupefacenti) per cui è stato condannato il ricorrente in primo grado e confermato in appello

  • art. 63 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile il comma 2 (inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona che debba essere sentita come indagata se non sono state osservate le garanzie procedurali), non il comma 1: le dichiarazioni di Saccomanno erano provocate e il dichiarante doveva essere considerato indagato, quindi le dichiarazioni sono patologicamente inutilizzabili

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Rilevato in relazione alle garanzie formali richieste per le dichiarazioni e alla loro verbalizzazione; la mancata verbalizzazione e la presenza di annotazioni non sottoscritte hanno aggravato il profilo di inutilizzabilità

  • art. 350 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a vizi di motivazione e alla regolarità degli atti; la Corte di Cassazione ha valutato i profili di motivazione connessi all'utilizzabilità delle dichiarazioni

  • art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.

    Citando la disciplina del giudizio abbreviato, la Corte ricorda che in tale rito non possono essere valutati atti affetti da nullità assoluta o da inutilizzabilità patologica, che sono rilevabili d'ufficio e insanabili

  • art. 603, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria: la Corte territoriale aveva disposto la rinnovazione, ma le doglianze su tale punto sono state giudicate inammissibili per mancato confronto con la ratio decisoria

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Richiamato il limite di sinteticità nell'esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti consentiti

Massime di principio

  • In giudizio abbreviato non possono essere valutati atti affetti da nullità assoluta o da "inutilizzabilità patologica" (es. dichiarazioni rese da persona nella posizione di indagato senza le garanzie previste): tali vizi sono rilevabili d'ufficio e insanabili.
  • Dichiarazioni acquisite su sollecitazione della polizia giudiziaria e non verbalizzate/firmate, quando il dichiarante è o può essere già indagato, sono altamente a rischio di inutilizzabilità; il giudice deve verificare se il dichiarante doveva essere sentito come indagato (art. 63 c.p.p.).
  • L'utilizzazione di dichiarazioni di terzi per identificare l'imputato (es. attribuzione di un'utenza telefonica) richiede una base probatoria autonoma e solida: se la prova decisiva è costituita da dichiarazioni considerate inutilizzabili, l'accertamento di responsabilità non regge.
  • Il giudice d'appello non può sostituire il corretto inquadramento normativo (art. 63, comma 1 vs comma 2) con apprezzamenti meramente valutativi; un errore di prospettiva su questo punto può determinare l'annullamento della sentenza.
  • Se emergono dubbi sulla regolarità formale della raccolta delle dichiarazioni (mancata verbalizzazione, annotazioni non sottoscritte), il difensore deve contestarne l'utilizzabilità già in sede di appello e, se necessario, in cassazione si può ottenere l'annullamento con rinvio se tali atti erano decisivi.
  • Quando la cassazione annulla per vizio probatorio fondamentale, la pronuncia tipicamente rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione per garantire imparzialità nella rinnovazione dell'esame degli elementi probatori.

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