LEGGE 23 aprile 1959, n. 189
Ordinamento del Corpo della guardia di finanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’ordinamento, i compiti e il funzionamento della Guardia di finanza, allora alle dipendenze del Ministero delle finanze e oggi del MEF. Molte disposizioni su gradi, articolazione interna e ruoli organici risultano però abrogate o superate da interventi successivi; restano rilevanti soprattutto le norme di principio su funzioni, comando generale e impiego del Corpo.
Ordinamento e funzioni della Guardia di finanza
Ordinamento e funzioni della Guardia di finanza
La legge definisce l’assetto generale del Corpo della guardia di finanza, i suoi compiti istituzionali, il comando apicale e alcune regole organizzative e di impiego del personale. Molte previsioni risultano oggi superate da successive riforme ordinamentali, mentre restano di interesse le norme di principio sulla missione del Corpo e sulla disciplina del Comandante generale.
Dipendenza gerarchica e compiti istituzionali
Il Corpo della guardia di finanza è qualificato come parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica. Originariamente dipendeva direttamente dal Ministro per le finanze; la disciplina successiva ha ricondotto tale dipendenza al Ministro dell’economia e delle finanze.
I compiti attribuiti al Corpo comprendono:
- prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie;
- vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorso ai servizi di polizia marittima, assistenza e segnalazione;
- vigilanza sull’osservanza di disposizioni di interesse politico-economico nei limiti stabiliti dalle singole leggi;
- concorso alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
- concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica;
- svolgimento degli ulteriori servizi di vigilanza e tutela per i quali la legge richieda il suo intervento.
Comandante generale: nomina, funzioni e durata dell’incarico
Il Comandante generale è scelto tra i generali di corpo d’armata in servizio permanente effettivo del Corpo o dell’Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della difesa.
Il Comandante generale:
- è collocato in soprannumero agli organici;
- dirige tutte le attività relative a organizzazione, personale, impiego, servizi tecnici, logistici e amministrativi, mezzi e impianti del Corpo;
- prende accordi con gli Stati maggiori delle Forze armate per l’addestramento militare e per il concorso alle operazioni in caso di emergenza;
- mantiene rapporti con il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, con il Capo della polizia e con gli altri organi centrali dello Stato per il coordinamento dell’attività del Corpo.
L’incarico ha durata triennale, non è prorogabile né rinnovabile. Se alla scadenza del triennio non è stato raggiunto il limite di età, il Comandante generale permane in carica fino al limite massimo di età e comunque per non oltre un ulteriore anno. Se nel corso del triennio deve cessare dal servizio per limiti di età, è richiamato d’autorità fino alla scadenza del mandato. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo, equiparato a tutti gli effetti al collocamento per limiti di età.
Sono previste anche disposizioni transitorie e deroghe successive sulla durata dei mandati in corso, con estensioni o applicazioni ai mandati già pendenti in specifiche finestre temporali indicate dalle fonti successive richiamate nel testo.
Struttura del Comando generale e collegamenti con altre amministrazioni
Il Comando generale è costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi. Vi sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza e, nei casi previsti, ufficiali di altre Forze armate.
Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale un generale di divisione dell’Esercito; reciprocamente, per finalità di collegamento, è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione del Corpo.
Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari e impiegati del Ministero delle finanze. L’ordinamento interno del Comando generale è stabilito dal Comandante generale.
Reparti territoriali, scuole ed enti del Corpo
La legge conteneva una dettagliata articolazione del Corpo in zone, legioni, nuclei di polizia tributaria, comandi scuole, accademia, scuola sottufficiali, legione allievi, centri di addestramento e ulteriori enti logistici e tecnici. Tuttavia tali disposizioni risultano successivamente abrogate o superate dalle riforme ordinamentali richiamate nel testo.
Restano comunque descritti, in via storica, i nuclei di polizia tributaria come reparti specializzati per le investigazioni, con rango variabile in relazione all’importanza economica della circoscrizione, nonché il nucleo centrale quale struttura direttamente dipendente dal comando generale.
Personale e impiego presso il Corpo
Il testo originario distingueva il personale militare del Corpo in ufficiali, sottufficiali e truppa, con una articolazione dettagliata dei gradi. Anche queste disposizioni risultano in larga parte abrogate dalle fonti successive richiamate nel testo.
È invece prevista la possibilità di destinare al Corpo, per particolari incarichi di natura tecnica, ufficiali non superiori al colonnello o corrispondenti e sottufficiali in servizio permanente dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. A tale personale spetta l’indennità di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.
Insegnamento, addestramento e compensi
L’insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento è affidato a ufficiali della Guardia di finanza o di altre Forze armate. Per le materie non militari possono essere impiegati professori e assistenti del Ministero della pubblica istruzione, magistrati, funzionari dell’Amministrazione finanziaria e di altri rami dell’Amministrazione dello Stato, oltre a personale civile esterno incaricato mediante convenzioni annuali.
I compensi per gli incarichi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Regime disciplinare e norme applicabili
Ai militari del Corpo si applicano il regolamento di disciplina militare per l’Esercito e la legge penale militare. Si applicano inoltre le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e sugli accertamenti medico-legali valevoli per l’Esercito e per l’Arma dei carabinieri, con le varianti eventualmente necessarie.
Ruoli organici e copertura finanziaria
I ruoli organici del personale del Corpo erano stabiliti secondo la tabella allegata alla legge. Il numero degli ufficiali di complemento che poteva essere mantenuto in servizio di prima nomina era fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.
Per l’esercizio 1959-1960 era previsto un onere di lire 750 milioni a carico del fondo per provvedimenti legislativi in corso, con autorizzazione al Ministro del tesoro a disporre le necessarie variazioni di bilancio.
Entrata in vigore e aggiornamenti successivi
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo diverse decorrenze previste nella tabella allegata per l’attuazione dei ruoli organici.
Molte disposizioni risultano oggi non più applicabili perché abrogate o sostituite da interventi successivi, in particolare quelle relative a gradi, articolazione interna e parte dei ruoli organici. Restano attuali soprattutto le norme di principio su compiti istituzionali, struttura apicale e rapporti funzionali del Corpo.
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