Cassazione Penale, Ordinanza n. 05559/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso ha dedotto, da un lato, la mancata ammissione del teste Felice Giambarresi, censurando la decisione della Corte territoriale che aveva già respinto la medesima richiesta istruttoria; dall'altro, ha contestato l'affermazione di responsabilità, lamentando in sostanza una non corretta valutazione del materiale probatorio e sollecitando una diversa lettura delle prove raccolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulla mancata ammissione del teste era una mera riproposizione di una questione già correttamente esaminata e disattesa dalla Corte di appello, mentre la censura sulla responsabilità per il delitto contestato mirava a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il richiamo alla norma identifica il delitto di resistenza a pubblico ufficiale quale fatto ascritto all'imputato; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a rilevare che la censura sul punto tende a una rivalutazione del compendio probatorio.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito richiedere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle fonti di prova, se la censura si risolve nella mera contrapposizione a quella del giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che riproponga in modo sostanzialmente identico una doglianza già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di appello.
- La mancata ammissione di un teste non è censurabile in cassazione quando la decisione del giudice di merito risulti già congruamente motivata sul punto e il ricorso si limiti a reiterare la medesima richiesta istruttoria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
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