Cassazione Civile, Ordinanza n. 13168/2025 del 18/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, ha verificato che la rinuncia era rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della curatela controricorrente, liquidandole in euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasceva da un preteso trasferimento di fatto di un ramo d'azienda dedicato alla vendita di abbigliamento da una società poi fallita a favore di un'altra società. In primo grado la curatela del fallimento aveva chiesto, in via principale, l'accertamento della simulazione dell'operazione e, in subordine, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del trasferimento di fatto dell'azienda; il tribunale aveva rigettato le domande ritenendo non provata la conclusione di un contratto tacito di cessione d'azienda e, quindi, il necessario incontro di volontà tra cedente e cessionaria. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo provata la cessione di fatto del ramo d'azienda e accogliendo l'azione revocatoria, con conseguente inefficacia verso la massa del trasferimento e condanna della società cessionaria alla restituzione dell'azienda. La società cessionaria proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell'udienza depositava atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'azione revocatoria proposta dalla curatela per ottenere l'inefficacia nei confronti della massa del trasferimento di fatto dell'azienda.
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso perché conforme ai requisiti previsti dalla norma, con conseguente estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se effettuata nel rispetto dei requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte provvede comunque alla regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del ricorrente rinunciante.
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