Cassazione Penale, Ordinanza n. 10718/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di rientro illegale dello straniero nel territorio dello Stato. I motivi erano due: in primo luogo si deduceva il difetto dell'elemento psicologico del reato, sostenendo che mancasse la consapevole volontà di rientrare illegalmente in Italia; in secondo luogo si censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo si limitasse a sollecitare una diversa lettura di una singola circostanza, senza scalfire il complessivo quadro fattuale valorizzato dai giudici di merito; quanto al secondo motivo, ha ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti, fondata sui precedenti dell'imputato e sull'assenza di elementi positivi, richiamando il principio per cui il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche anche in base a un solo elemento ex art. 133 c.p. preponderante o alla mancanza di circostanze favorevoli. Il ricorso è stato quindi giudicato manifestamente infondato e dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato perché reiterava questioni già decise sfavorevolmente in appello e non offriva elementi nuovi idonei a infirmare la decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato.
Norme richiamate
art. 13-bis d.lgs. n. 286 del 1998
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito, relativa al rientro illegale dello straniero nel territorio italiano.
Criterio di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato anche valorizzando un solo elemento ritenuto preponderante o l'assenza di elementi positivi.
Irrilevante nel testo come rubrica, ma implicitamente richiamato quale base normativa delle circostanze attenuanti generiche oggetto del secondo motivo di ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che si risolva nella mera richiesta di una diversa valutazione di merito di singoli elementi fattuali, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione complessiva e non illogica sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice faccia riferimento a uno o più elementi negativi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p., come i precedenti penali dell'imputato, oppure all'assenza di elementi positivi di segno contrario.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già disattese dai giudici di merito senza indicare specifici elementi nuovi o decisivi idonei a mettere in crisi la motivazione della sentenza impugnata.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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