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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33495/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sulla sussistenza del dolo eventuale di ricettazione e sulla conseguente esclusione dell'incauto acquisto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla propria responsabilità per il delitto di ricettazione. Ha inoltre censurato il mancato riconoscimento della diversa qualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto prevista dall'art. 712 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione puntuale sulla sussistenza del dolo di ricettazione, quantomeno nella forma eventuale, valorizzando in modo congiunto e logicamente coerente plurimi elementi indiziari concordanti.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa, anche nella forma della rappresentazione della concreta possibilità di tale provenienza accompagnata dall'accettazione del rischio.

  • art. 712 c.p.

    L'incauto acquisto si caratterizza per una condotta colposa, consistente nella mera mancanza di diligenza nel verificare l'origine del bene; la diversa qualificazione è esclusa quando ricorre il dolo, anche eventuale, della ricettazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il criterio distintivo tra ricettazione e incauto acquisto risiede nell'elemento soggettivo: la ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, anche nella forma del dolo eventuale, mentre l'incauto acquisto integra una condotta colposa riconducibile alla mera inosservanza della necessaria diligenza.
  • Il dolo eventuale di ricettazione può essere desunto, con motivazione logicamente adeguata, dalla valutazione congiunta di plurimi elementi indiziari concordanti, dai quali emerga che l'agente si sia rappresentato la concreta possibilità della provenienza delittuosa del bene e abbia accettato tale rischio.
  • Quando la motivazione del giudice di merito individua puntualmente gli elementi indiziari rilevanti e ne offre una valutazione congiunta e coerente ai fini dell'accertamento del dolo di ricettazione, la censura di violazione di legge e difetto di motivazione è manifestamente infondata se mira sostanzialmente a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneElemento soggettivoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiDolo eventualeOnere della prova

Testo integrale

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