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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16330/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 14/07/2023 che dichiarò inammissibile il reclamo ex art. 69-bis (contro il provvedimento del 26/01/2023 che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per i semestri indicati). L'inammissibilità era stata motivata dal fatto che il reclamo era stato depositato telematicamente a un indirizzo PEC non riferibile all'ufficio che aveva emesso il provvedimento (indirizzo del Tribunale invece che del Magistrato di sorveglianza), richiamando l'art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. 150/2022. Il ricorrente deduce anche violazione del principio di conservazione dell'atto, solleva questione di costituzionalità della norma e censura la competenza del Magistrato ad dichiarare l'inammissibilità, sostenendo che tale attività spettasse al Tribunale di sorveglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Il Collegio ha rilevato che, sebbene in tema di impugnazioni telematiche sia inammissibile il deposito presso PEC diversa da quella prescritta dall'art. 87-bis d.lgs. 150/2022, il Magistrato di sorveglianza non poteva dichiarare l'inammissibilità del reclamo: la dichiarazione di inammissibilità sul reclamo volto a impugnare il rigetto della liberazione anticipata deve essere adottata dal Tribunale di sorveglianza; la pronuncia del Magistrato in tal senso è affetta da nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 69-bis Ordinamento penitenziario

    sull'istanza di concessione di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti (...) Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio

    La decisione del magistrato sulla liberazione anticipata è assunta de plano e l'impugnazione specifica prevista dalla legge è il reclamo al tribunale di sorveglianza; il contraddittorio è eventuale e differito.

  • art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Prevede che, in tema di impugnazioni depositate telematicamente, il gravame è inammissibile se depositato presso un indirizzo PEC diverso da quello indicato; la Corte riconosce la regola di inammissibilità ma la applicazione non può sopperire alla mancanza di competenza decisionale del giudice che dichiara l'inammissibilità.

  • art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    La pronuncia di inammissibilità adottata da un giudice illecito rispetto alla competenza processuale determina nullità assoluta del provvedimento per violazione delle norme sulla costituzione del giudice; nel caso di specie la dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte del Magistrato era nullla e la decisione di merito spetta al Tribunale di sorveglianza.

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)

    Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399; Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203

    Precedenti indicano la regola della inammissibilità del deposito telematico a PEC diversa da quella prevista e hanno affermato che la dichiarazione di inammissibilità del reclamo operata da presidende del Tribunale (o da giudice incompetente) è affetta da nullità, confermando la necessità che la decisione sia adottata dal Tribunale di sorveglianza competente.

Massime di principio

  • Il reclamo avverso l'ordinanza che decide sulla liberazione anticipata (art. 69-bis) è il rimedio previsto e va proposto al Tribunale di sorveglianza competente; il magistrato di sorveglianza pronuncia de plano e il contraddittorio è differito.
  • La normativa telematica (art. 87-bis d.lgs.150/2022) impone il deposito presso la PEC specificata; il deposito su PEC diversa può comportare inammissibilità, ma l'applicazione di tale regola non autorizza un giudice incompetente a decidere sulla inammissibilità se la competenza decisionale spetta ad altro organo.
  • La dichiarazione di inammissibilità adottata da un giudice privo di competenza sostanziale o processuale è suscettibile di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p.; in questi casi la Corte può annullare il provvedimento e disporre la trasmissione degli atti all'organo competente.
  • In situazioni simili è consigliabile verificare preventivamente l'indirizzo PEC corretto dell'ufficio che ha emanato il provvedimento e, in caso di errore di inoltro, valutare impugnazioni dirette al Tribunale competente o eccepire la incompetenza del giudice che dichiara l'inammissibilità.

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