Cassazione Civile, Ordinanza n. 16856/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La lite nasce dal recesso esercitato dal curatore della società poi fallita da due contratti di affitto di ramo d’azienda. Il giudice delegato aveva riconosciuto alla società affittuaria un indennizzo ex art. 79 l. fall.; il tribunale, in sede di reclamo proposto dal fallimento concedente, aveva ridotto l’importo ma aveva confermato il diritto all’indennizzo, ritenendo che il curatore, con la comunicazione di recesso ex artt. 72 e 79 l. fall., avesse scelto inequivocamente il recesso fallimentare e non potesse far valere la clausola risolutiva espressa per il pregresso inadempimento della controparte (mancato pagamento di sette mensilità di canone). Il fallimento concedente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di reclamo relativo all’inadempimento dell’affittuaria e alla clausola risolutiva espressa; 2) omesso esame di un fatto decisivo; 3) violazione degli artt. 1456 e 1460 c.c., sostenendo che il recesso ex art. 79 l. fall. non precludeva la successiva o concomitante eccezione di risoluzione di diritto per inadempimento; 4) e 5) censure sulla quantificazione dell’indennizzo. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi. Ha chiarito che il provvedimento del giudice delegato emesso ai sensi dell’art. 79 l. fall. è impugnabile con reclamo ex art. 26 l. fall. e che il decreto del tribunale è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost. Nel merito, ha affermato che il dissenso sull’indennizzo ex art. 79 l. fall. può riguardare non solo il quantum ma anche l’an, comprensivo dei fatti costitutivi e dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, tra cui l’inadempimento della controparte e l’operatività della clausola risolutiva espressa. Ha quindi censurato il tribunale per non avere considerato che il fallimento concedente, nei gradi di merito, aveva comunque contestato il diritto all’indennizzo eccependo il pregresso inadempimento dell’affittuaria e invocando la clausola risolutiva espressa. La Corte ha ribadito che la clausola risolutiva espressa può essere fatta valere anche in via di eccezione e che la dichiarazione di volersene avvalere può essere resa anche nel corso del giudizio. Ha inoltre richiamato il principio per cui una successiva pronuncia di risoluzione per inadempimento può prevalere, per priorità temporale degli effetti, rispetto ad altre cause di scioglimento del medesimo rapporto. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Fermo in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
il fallimento non scioglie automaticamente il contratto di affitto d’azienda; ciascuna parte può dichiarare di recedere entro sessanta giorni con diritto a un indennizzo, e in caso di dissenso il giudice delegato determina anche le questioni sull’an della pretesa indennitaria
il reclamo ex art. 26 l. fall. è il mezzo ordinario di impugnazione del decreto del giudice delegato emesso ai sensi dell’art. 79 l. fall.
art. 111 Cost.
il decreto del tribunale reso sul reclamo, avente decisorietà e definitività, è ricorribile per cassazione
il tribunale non può omettere di pronunciarsi sul motivo di reclamo che deduce l’inadempimento della controparte e la clausola risolutiva espressa
la clausola risolutiva espressa può essere fatta valere anche in via di eccezione e la dichiarazione di volersene avvalere può manifestarsi anche in giudizio
richiamato nel contesto della difesa dell’inadempimento della controparte e della reazione sospensiva/reattiva della parte adempiente
richiamato dalla curatela nella comunicazione di recesso dai contratti pendenti
l’indennizzo dovuto dalla curatela assume natura di credito prededucibile ex lege
la revocabilità del contratto è un possibile profilo di contestazione dell’an dell’indennizzo
citato dalla curatela come ulteriore profilo di contestazione della pretesa indennitaria
il recesso unilaterale da contratto ad esecuzione continuata non preclude una successiva risoluzione per inadempimento
la risoluzione per inadempimento ha efficacia retroattiva al momento dell’inadempimento e può prevalere per priorità temporale degli effetti
Massime di principio
- Nel procedimento di determinazione dell’indennizzo previsto per lo scioglimento o recesso da un contratto pendente in ambito fallimentare, il dissenso tra le parti può investire non solo l’ammontare del credito, ma anche la sua stessa esistenza, con possibilità di far valere fatti costitutivi, estintivi, modificativi o impeditivi del diritto.
- La clausola risolutiva espressa può essere opposta sia in via di azione sia in via di eccezione; la volontà di avvalersene non richiede necessariamente un atto stragiudiziale anteriore alla lite e può essere manifestata anche nel corso del giudizio o nell’atto introduttivo.
- La scelta del curatore di esercitare il recesso ex art. 79 l. fall. non preclude, di per sé, la contestazione del diritto dell’altra parte all’indennizzo ove si deduca un pregresso inadempimento della stessa e si invochi la clausola risolutiva espressa.
- Quando un medesimo rapporto contrattuale sia astrattamente suscettibile di più cause di scioglimento o risoluzione, può prevalere la causa i cui effetti si siano prodotti per primi secondo la disciplina sostanziale applicabile, anche se la relativa pronuncia interviene successivamente in giudizio.
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