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Ordinanza

Ordinanza n. 216/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per carenza della documentazione comprovante il requisito di capacità tecnico-professionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione di gara che ne disponeva l’esclusione, la comunicazione trasmessa dalla CUC e, ove occorrente, il precedente verbale di gara, nonché l’art. 10.2 del disciplinare nella parte in cui imponeva la produzione di certificazioni rilasciate dall’ente appaltante per comprovare i requisiti di capacità tecnica e professionale. L’esclusione era stata motivata dalla ritenuta carenza della documentazione comprovante lo svolgimento, per almeno cinque anni, del servizio richiesto presso siti museali di proprietà di enti pubblici. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la successiva comunicazione ex art. 90 d.lgs. 36/2023, con cui la CUC aveva corretto e precisato la motivazione dell’esclusione. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti e la riammissione alla gara, con eventuale conseguimento dell’aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, ritenendo sussistenti, nella fase sommaria, i presupposti per la tutela cautelare. Dalla documentazione depositata è emerso che la società aveva documentato il possesso del requisito tecnico-professionale previsto dall’art. 10.2, punto 2, del disciplinare già in sede di presentazione della domanda di partecipazione e anche durante il soccorso istruttorio. Il Tribunale ha quindi confermato l’ammissione della ricorrente alle successive fasi della procedura, già disposta con precedente decreto cautelare. La trattazione della domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti è stata rinviata alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state dichiarate non ripetibili.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo e costituisce la base normativa per l’esame della domanda di sospensione.

  • art. 10.2 del Disciplinare di gara

    Avere svolto il servizio richiesto per almeno 5 anni nei siti museali di proprietà di Enti pubblici

    Prevede il requisito di capacità tecnico-professionale oggetto della controversia; il TAR ha ritenuto, in via sommaria, che la ricorrente ne avesse documentato il possesso.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base della comunicazione di esclusione successivamente impugnata con motivi aggiunti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’esclusione da una gara può essere sospesa quando la documentazione versata agli atti dimostri, con valutazione sommaria, che il concorrente possedeva il requisito tecnico-professionale richiesto dal disciplinare già al momento della presentazione della domanda.
  • La documentazione comprovante un requisito di capacità tecnica o professionale deve essere valutata anche alla luce degli elementi prodotti dal concorrente nell’ambito del soccorso istruttorio, quando tali elementi confermino un requisito già posseduto e non introducano un requisito nuovo.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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