Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18787/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente era stata ritenuta responsabile, in primo e secondo grado, del reato di concorso in rapina aggravata e continuata commesso in Roma l'8 ottobre 2021. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., lamentando che i giudici di merito non avessero riconosciuto all'imputata l'attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Sosteneva, in sostanza, che le modalità concrete del fatto avrebbero imposto una valutazione più favorevole sotto il profilo del minor disvalore del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era sostanzialmente una riproposizione delle doglianze già dedotte in appello e disattese dalla corte territoriale, quindi non specifico e meramente apparente. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato il diniego dell'attenuante in modo non censurabile in sede di legittimità, valorizzando la particolare gravità della rapina: fatto pluriaggravato, commesso con arma, da più persone riunite e con condotte umilianti verso la persona offesa. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la continuazione del reato contestato

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato

  • art. 628 commi 1 e 3, n. 1, c.p.

    norma incriminatrice della rapina aggravata contestata e confermata

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    base del motivo di ricorso per asserita violazione di legge

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024

    attenuante dell'ipotesi di lieve entità

    richiamata come fonte dell'attenuante invocata dalla difesa; la Corte ribadisce che la sua applicazione richiede la valutazione di natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione, ovvero della particolare tenuità del danno o del pericolo

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre argomentazioni già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità richiede una valutazione complessiva delle modalità del fatto, dei mezzi impiegati, delle circostanze dell'azione e dell'eventuale tenuità del danno o del pericolo.
  • In presenza di una rapina connotata da uso di arma, pluralità di partecipanti e modalità particolarmente umilianti per la vittima, il diniego dell'attenuante della lieve entità può essere sorretto da motivazione congrua e immune da censure di legittimità.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del disvalore concreto del fatto, ove la decisione impugnata abbia già dato conto degli elementi ostativi al riconoscimento della circostanza attenuante.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.