Cassazione Penale, Sentenza n. 34482/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per quattro/cinque censure principali: 1) nullità della citazione a giudizio per genericità dell'enunciazione del fatto relativamente ai "RAEE" (mancata specificazione della tipologia di apparecchiature contestate); 2) vizio di motivazione sull'accertamento della contravvenzione di deposito preliminare (art. 256 lett. a) D.lgs. 152/2006), lamentando che non fu eseguito sopralluogo e che l'accertamento è basato solo su rilievi compiuti in fase di trasporto al porto; 3) vizio di motivazione circa la qualificazione come rifiuto del trasformatore (da ritenersi, secondo il ricorrente, bene obsoleto e non rifiuto); 4) violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., contestando la valutazione sulla tenuità dell'offesa; 5) vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sono stati ritenuti infondati: la doglianza di genericità della citazione (i RAEE erano adeguatamente descritti negli atti), la pretesa necessità di un sopralluogo per provare il deposito preliminare (l'assenza di autorizzazione e l'attività di trasporto per esportazione integrano la gestione illecita), e la richiesta di riconsiderare la natura di rifiuto (questione di merito non sindacabile in Cassazione). È stato altresì confermato il corretto diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis e delle attenuanti generiche per carenza di elementi positivi. Di fatto resta confermata la condanna per illecita gestione ed esportazione di RAEE (artt. 256 lett. a) e 259 D.lgs. 152/2006) con la pena rideterminata in mesi tre, giorni dieci di arresto e euro 3.000,00 di ammenda (decisione della Corte d'appello; la Cassazione ha rigettato il ricorso avverso tale statuizione).
Norme richiamate
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), art. 256
L'art. 256, comma primo, lett. a) sanziona la gestione illecita di rifiuti mediante stoccaggio/deposito preliminare senza autorizzazione; la Corte ha ritenuto che lo stoccaggio in assenza di titolo per rifiuti RAEE e l'attività di trasporto per esportazione integrino la fattispecie penalmente rilevante.
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 259
Norma relativa a specifiche illecite operazioni su rifiuti e movimentazione; applicata per la spedizione illecita di RAEE all'estero (Albania) in violazione dell'allegato 6.
Capo di imputazione iniziale relativamente al quale la Corte d'appello ha pronunciato l'assoluzione per non aver riscontrato il fatto; la Cassazione non ha riformato tale assoluzione.
Causa speciale di non punibilità per reati di modesta entità: la Corte territoriale ha negato l'applicazione ritenendo che l'offesa non fosse tenue, specie per l'attività imprenditoriale dell'imputato e l'entità del pericolo ambientale.
Riferito al riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte ha negato le attenuanti per mancanza di elementi positivi specifici giustificativi di un trattamento di benevolenza.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (abrogato in parte) / art. 6 lett. m) (richiamato) e normativa previgente
Richiamata per spiegare la distinzione tra deposito temporaneo e altre forme di gestione (deposito preliminare, messa in riserva, abbandono, discarica), fornendo il quadro interpretativo usato dalla giurisprudenza per qualificare lo stoccaggio illecito.
Massime di principio
- La dizione generica "RAEE" nel capo di imputazione non determina automaticamente la nullità se dagli atti di indagine risulta adeguata descrizione dei singoli apparecchi; il capo deve consentire il pieno esercizio del contraddittorio.
- Per ritenere configurato il reato di gestione illecita per stoccaggio/deposito preliminare (art. 256 lett. a)), non sempre è necessario un sopralluogo: la prova può desumersi dall'assenza di autorizzazione e dalle circostanze (attività di trasporto ed intenzione di esportare), valutazione di merito del giudice.
- La qualificazione di un bene come rifiuto o come bene obsoleto è questione di fatto e di valutazione probatoria riservata ai giudici di merito; la Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione probatoria se non manifesta illogicità.
- L'art. 131-bis c.p. (non punibilità per tenue entità) richiede valutazione specifica sugli elementi di cui all'art. 133 c.p.; è difficile la sua applicazione quando l'agente svolge attività imprenditoriale nel settore e vi è apprezzabile rischio ambientale.
- Per ottenere le attenuanti generiche il difensore deve specificare e documentare elementi concreti che giustifichino un trattamento benevolo; il semplice richiamo generico non è sufficiente e il mancato apporto di elementi legittima il diniego motivato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34367/2025 del 22/10/2025
- Sentenza penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34369/2025 del 22/10/2025
- Sentenza penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34370/2025 del 22/10/2025
- Sentenza penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34371/2025 del 22/10/2025
- Sentenza penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34372/2025 del 22/10/2025
- Sentenza penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34373/2025 del 22/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →