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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34482/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per quattro/cinque censure principali: 1) nullità della citazione a giudizio per genericità dell'enunciazione del fatto relativamente ai "RAEE" (mancata specificazione della tipologia di apparecchiature contestate); 2) vizio di motivazione sull'accertamento della contravvenzione di deposito preliminare (art. 256 lett. a) D.lgs. 152/2006), lamentando che non fu eseguito sopralluogo e che l'accertamento è basato solo su rilievi compiuti in fase di trasporto al porto; 3) vizio di motivazione circa la qualificazione come rifiuto del trasformatore (da ritenersi, secondo il ricorrente, bene obsoleto e non rifiuto); 4) violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., contestando la valutazione sulla tenuità dell'offesa; 5) vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sono stati ritenuti infondati: la doglianza di genericità della citazione (i RAEE erano adeguatamente descritti negli atti), la pretesa necessità di un sopralluogo per provare il deposito preliminare (l'assenza di autorizzazione e l'attività di trasporto per esportazione integrano la gestione illecita), e la richiesta di riconsiderare la natura di rifiuto (questione di merito non sindacabile in Cassazione). È stato altresì confermato il corretto diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis e delle attenuanti generiche per carenza di elementi positivi. Di fatto resta confermata la condanna per illecita gestione ed esportazione di RAEE (artt. 256 lett. a) e 259 D.lgs. 152/2006) con la pena rideterminata in mesi tre, giorni dieci di arresto e euro 3.000,00 di ammenda (decisione della Corte d'appello; la Cassazione ha rigettato il ricorso avverso tale statuizione).

Norme richiamate

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), art. 256

    L'art. 256, comma primo, lett. a) sanziona la gestione illecita di rifiuti mediante stoccaggio/deposito preliminare senza autorizzazione; la Corte ha ritenuto che lo stoccaggio in assenza di titolo per rifiuti RAEE e l'attività di trasporto per esportazione integrino la fattispecie penalmente rilevante.

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 259

    Norma relativa a specifiche illecite operazioni su rifiuti e movimentazione; applicata per la spedizione illecita di RAEE all'estero (Albania) in violazione dell'allegato 6.

  • Codice penale, art. 483

    Capo di imputazione iniziale relativamente al quale la Corte d'appello ha pronunciato l'assoluzione per non aver riscontrato il fatto; la Cassazione non ha riformato tale assoluzione.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa speciale di non punibilità per reati di modesta entità: la Corte territoriale ha negato l'applicazione ritenendo che l'offesa non fosse tenue, specie per l'attività imprenditoriale dell'imputato e l'entità del pericolo ambientale.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Riferito al riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte ha negato le attenuanti per mancanza di elementi positivi specifici giustificativi di un trattamento di benevolenza.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (abrogato in parte) / art. 6 lett. m) (richiamato) e normativa previgente

    Richiamata per spiegare la distinzione tra deposito temporaneo e altre forme di gestione (deposito preliminare, messa in riserva, abbandono, discarica), fornendo il quadro interpretativo usato dalla giurisprudenza per qualificare lo stoccaggio illecito.

Massime di principio

  • La dizione generica "RAEE" nel capo di imputazione non determina automaticamente la nullità se dagli atti di indagine risulta adeguata descrizione dei singoli apparecchi; il capo deve consentire il pieno esercizio del contraddittorio.
  • Per ritenere configurato il reato di gestione illecita per stoccaggio/deposito preliminare (art. 256 lett. a)), non sempre è necessario un sopralluogo: la prova può desumersi dall'assenza di autorizzazione e dalle circostanze (attività di trasporto ed intenzione di esportare), valutazione di merito del giudice.
  • La qualificazione di un bene come rifiuto o come bene obsoleto è questione di fatto e di valutazione probatoria riservata ai giudici di merito; la Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione probatoria se non manifesta illogicità.
  • L'art. 131-bis c.p. (non punibilità per tenue entità) richiede valutazione specifica sugli elementi di cui all'art. 133 c.p.; è difficile la sua applicazione quando l'agente svolge attività imprenditoriale nel settore e vi è apprezzabile rischio ambientale.
  • Per ottenere le attenuanti generiche il difensore deve specificare e documentare elementi concreti che giustifichino un trattamento benevolo; il semplice richiamo generico non è sufficiente e il mancato apporto di elementi legittima il diniego motivato.

Testo integrale

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