Cassazione Penale, Sentenza n. 32467/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che, pur avendo dichiarato l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale per il periodo dal 20/12/2013 al 4/7/2014, aveva rifiutato di dichiarare l'estinzione della pena per il periodo successivo fino al 12/7/2015 sulla base della consumazione di un reato in data 4/7/2014 (art. 378 c.p.) per il quale il ricorrente era stato condannato in primo grado. Il ricorrente deduceva difetto di motivazione perché la sentenza di condanna non era passata in giudicato e perché il Tribunale avrebbe valorizzato in modo decisivo un fatto isolato senza considerare la complessiva condotta tenuta durante la misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, affermando che nel giudizio di sorveglianza il Tribunale può valutare qualsiasi condotta rilevante ai fini dell'esito della misura alternativa, anche al di là di accertamenti penali definitivi; nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente tenuto conto del fatto-reato accertato in primo grado (non specificamente contestato dal ricorrente) quale espressione del mancato perseguimento dell'obiettivo rieducativo, giustificando così il giudizio negativo sul periodo successivo di affidamento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La sentenza fa riferimento al reato di cui all'art. 378 c.p. come fatto che ha inciso negativamente sulla valutazione dell'affidamento; il Tribunale può considerare tale fatto anche se l'accertamento proviene da sentenza di primo grado, purché non sia stato specificamente contestato nel giudizio di sorveglianza.
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di sorveglianza relativo alle misure alternative la valutazione del Tribunale è ampia e può tener conto di qualsiasi condotta rilevante ai fini dell'esito della misura, non limitandosi agli accertamenti penali definitivi.
- La presenza di una condanna in primo grado può essere richiamata dal Tribunale di sorveglianza per valutare la misura alternativa se il relativo accertamento non è stato specificamente contestato dall'interessato.
- Per contestare efficacemente l'uso di fatti accertati in primo grado nel giudizio di sorveglianza, il difensore deve sollevare specifiche censure sulla loro ricostruzione o rilevanza; altrimenti il sindacato in cassazione è limitato.
- Un episodio grave o significativo anche se isolato può compromettere la dichiarazione di esito positivo della misura se ritenuto indicativo del mancato perseguimento dell'obiettivo rieducativo.
- Il ricorso infondato in Cassazione può comportare condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi valutare attentamente le prospettive prima di proporre impugnazioni.
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