Cassazione Civile, Ordinanza n. 02250/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento di un'intimazione di pagamento. La sentenza di primo grado era stata notificata dalla stessa contribuente all'ente della riscossione presso la sede, e non al difensore costituito e domiciliatario nel giudizio di primo grado. L'ente propose appello oltre sessanta giorni dopo tale notifica, ma la CTR ritenne l'impugnazione tempestiva applicando il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sul presupposto che il termine breve di sessanta giorni previsto dal processo tributario operi solo se la sentenza sia notificata al difensore domiciliatario. Con il ricorso per cassazione la contribuente dedusse violazione dell'art. 51 d.lgs. 546/1992, censurando la declaratoria di tempestività dell'appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che nel processo tributario la notifica della sentenza di primo grado eseguita presso la sede della parte, anziché al difensore domiciliatario, sia comunque idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'appello. Di conseguenza l'appello dell'ente della riscossione era tardivo. Restando assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate, poiché il principio decisivo delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte è intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
termine di sessanta giorni per l'appello
Nel processo tributario il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza eseguita secondo le regole speciali del rito tributario; se la notifica è validamente effettuata, l'appello deve essere proposto entro sessanta giorni.
termine lungo di sei mesi
Il termine lungo opera solo in mancanza di valida notificazione idonea a far decorrere il termine breve.
Le norme del codice di procedura civile si applicano al processo tributario solo in via sussidiaria e nei limiti di compatibilità, prevalendo la disciplina tributaria speciale ove esistente.
Per le impugnazioni nel processo tributario si applicano le norme del codice di procedura civile solo salvo quanto disposto dal decreto, confermando la specialità del rito tributario.
Per il ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie opera espressamente la disciplina del codice di procedura civile, a differenza delle impugnazioni di merito.
Le notificazioni nel processo tributario seguono le regole degli artt. 137 e seguenti c.p.c., salvo la disciplina speciale sul luogo e sulle modalità di notificazione prevista dal decreto.
Nel processo tributario la notifica va eseguita nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata; la consegna in mani proprie resta comunque una modalità idonea.
La notificazione della sentenza effettuata secondo la disciplina tributaria fa decorrere il termine breve per l'impugnazione; in assenza, opera il termine lungo.
È richiamato come norma processuale applicabile anche alle notificazioni a mezzo posta nel processo tributario, nel quadro delle regole speciali del d.lgs. 546/1992.
legge 20 novembre 1982, n. 890
Disciplina le notificazioni a mezzo del servizio postale richiamate dalle norme processuali applicabili.
Massime di principio
- Nel processo tributario la disciplina delle notificazioni è connotata da specialità: le norme del codice di procedura civile operano solo in via sussidiaria e nei limiti di compatibilità con il d.lgs. 546/1992.
- La notificazione della sentenza di primo grado eseguita secondo le forme speciali del rito tributario è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare anche se avvenuta presso la sede della parte e non presso il difensore domiciliatario, quando la legge consente tale modalità.
- Per stabilire la tempestività dell'appello tributario occorre verificare se la sentenza sia stata validamente notificata ai sensi della disciplina speciale: in tal caso decorre il termine di sessanta giorni; solo in difetto si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
- La consegna in mani proprie resta, nel processo tributario, modalità alternativa e valida di notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
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