Cassazione Civile, Ordinanza n. 31595/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di liquidazione emessi in tema di imposta di registro e, per quanto qui rileva, di imposte ipotecarie e catastali, relativi a un’operazione articolata in più atti: conferimento di un ramo d’azienda, successivo affitto del medesimo ramo e cessione delle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento. L’Agenzia ha riqualificato tale sequenza come se integrasse, nella sostanza, una cessione di azienda/trasferimento immobiliare, applicando la tassazione proporzionale e valorizzando elementi extratestuali e atti collegati. Le società hanno impugnato gli avvisi e, in cassazione, hanno dedotto con più motivi la violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, lamentando l’illegittima riqualificazione dell’operazione sulla base di collegamenti negoziali esterni al singolo atto presentato a registrazione. La Corte ha accolto il quinto motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale limitatamente al quinto motivo e il ricorso incidentale limitatamente al terzo motivo; ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo gli originari ricorsi delle contribuenti e annullando gli avvisi di liquidazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese, valorizzando il consolidamento giurisprudenziale e gli interventi normativi e costituzionali intervenuti solo dopo la proposizione dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
Ai fini dell’imposta di registro rileva l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione; non è consentita, salvo eccezioni, una riqualificazione fondata su elementi extratestuali o su atti collegati. L’imposta di registro è un’imposta d’atto e la tassazione va ricostruita sul solo atto registrato.
art. 13 d.lgs. n. 347 del 1990
La disciplina richiamata per le imposte ipotecarie e catastali segue la medesima impostazione, sicché anche per tali tributi non è ammessa la riqualificazione unitaria dell’operazione sulla base di collegamenti negoziali esterni all’atto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge in cassazione.
art. 3 Cost.
Richiamato nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale esaminate dalla Corte costituzionale sull’art. 20 TUR.
art. 53 Cost.
Richiamato nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale esaminate dalla Corte costituzionale sull’art. 20 TUR.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la tassazione deve essere determinata in base al solo atto presentato a registrazione, poiché il tributo ha natura di imposta d’atto.
- Non è consentito riqualificare un’operazione negoziale complessa come cessione di azienda sulla base di una sequenza di atti collegati o di elementi extratestuali, salvo che ulteriori passaggi successivi rendano oggettivamente palese una diversa e diretta volontà negoziale.
- Quando il criterio impositivo applicato dall’Ufficio si fonda sulla ricostruzione unitaria ex post di più negozi, la censura di violazione dell’art. 20 TUR può condurre all’annullamento dell’atto impositivo se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
- Le imposte ipotecarie e catastali, quando collegate alla medesima operazione e fondate sulla stessa riqualificazione, seguono il medesimo criterio interpretativo dell’imposta di registro.
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