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Sentenza

Sentenza del 13/09/2018 n. 22329 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle dogane ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia, che aveva confermato l'annullamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 304 del D.P.R. n. 43/1973. La CTR aveva ritenuto non provato il dolo della contribuente e aveva ravvisato obiettive difficoltà nella classificazione merceologica dei prodotti esportati, applicando l'esimente dell'incertezza normativa prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992. L'Agenzia ha sostenuto che per applicare la sanzione non è necessario il dolo, essendo sufficiente una condotta cosciente e volontaria con presunzione di colpa, e che nel caso concreto non ricorressero i presupposti dell'incertezza normativa oggettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto, per quanto di ragione, il primo e il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha stabilito che la CTR aveva errato nel ritenere necessaria la prova del dolo, poiché in materia di sanzioni tributarie è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, mentre spetta al contribuente provare l'assenza di colpa. La Corte ha inoltre chiarito che l'incertezza normativa oggettiva può operare anche rispetto alla sanzione doganale, ma deve consistere in un'inevitabile e obiettiva incertezza interpretativa, riferibile al giudice e non a una semplice difficoltà del contribuente nella classificazione della merce. Poiché la CTR non aveva adeguatamente dimostrato tale situazione, la sentenza è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della società contro l'avviso di contestazione e irrogazione delle sanzioni. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la società è stata condannata a pagare 5.000 euro per il giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 304

    Prevede la sanzione doganale applicabile alle violazioni relative alle dichiarazioni e ai diritti di esportazione. La sua applicazione non richiede la prova del dolo, essendo sufficiente una condotta cosciente e volontaria, con presunzione di colpa a carico dell'autore della violazione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5

    Stabilisce il principio di colpevolezza nelle sanzioni tributarie: il contribuente risponde della violazione quando la condotta è cosciente e volontaria, anche se non dolosa. L'assenza di colpa deve essere provata dal contribuente.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    Rileva tra le disposizioni sulle cause di non punibilità e sull'esclusione della responsabilità sanzionatoria, ma non consente automaticamente di escludere la sanzione sulla base di una generica difficoltà applicativa.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, comma 1

    Consente di escludere la responsabilità amministrativa tributaria in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa. L'incertezza deve essere inevitabile, oggettiva e riguardare il contenuto, l'oggetto o i destinatari della norma, non una mera difficoltà soggettiva del contribuente.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3

    Richiamato nel ricorso in relazione alle garanzie del contribuente e alle condizioni che possono escludere conseguenze sanzionatorie, ma la decisione si fonda principalmente sui principi del D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3

    Espressa come principio generale secondo cui la responsabilità per illecito amministrativo richiede una condotta cosciente e volontaria, senza necessità di dolo; tale principio è applicato anche alle sanzioni tributarie.

  • L. 5 luglio 1964, n. 639

    Richiamata quale fonte della disciplina dei diritti dovuti per l'esportazione dei prodotti siderurgici.

  • D.P.R. 7 settembre 1977, n. 788

    Richiamato quale ulteriore fonte normativa per la riliquidazione dei diritti di esportazione dei prodotti siderurgici.

Massime di principio

  • Per applicare una sanzione tributaria o doganale non è normalmente necessario dimostrare il dolo o un intento fraudolento: è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, mentre il contribuente deve dimostrare l'assenza di colpa.
  • La difficoltà concreta nel classificare una merce o nel comprendere una disciplina non equivale automaticamente a obiettiva incertezza normativa.
  • L'esimente dell'incertezza normativa opera solo quando, anche per il giudice, il significato e l'ambito della norma risultano inevitabilmente ambigui dopo un ragionevole procedimento interpretativo.
  • L'incertezza deve riguardare la norma e non soltanto la situazione soggettiva, la preparazione professionale o l'errore operativo del contribuente.
  • Le cause generali di esenzione dalla responsabilità possono operare anche rispetto a sanzioni doganali speciali, salvo incompatibilità espressa; tuttavia devono essere rigorosamente provate e motivate.
  • Quando il giudice di merito annulla una sanzione per assenza di dolo senza esaminare correttamente la colpa presunta o senza motivare l'effettiva incertezza normativa, la decisione può essere cassata.

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