Sentenza del 13/09/2018 n. 771 - Comm. Trib. Prov. Torino
Accertamento - Obblighi dell'Amministrazione finanziaria - Soggetti non residenti - Obbligo di traduzione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato la validità degli atti tributari sostenendo che non fossero stati tradotti nella propria lingua madre e che tale omissione avesse compromesso il diritto di difesa. La questione riguardava l'eventuale obbligo dell'Amministrazione finanziaria di tradurre gli atti destinati a contribuenti non residenti o stranieri.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che non esiste un obbligo generale di tradurre gli atti tributari nella lingua madre del contribuente, ma soltanto l'obbligo di assicurare concretamente l'esercizio del diritto di difesa. Nel caso concreto, tale diritto non è stato ritenuto leso, poiché la società ha compreso l'atto al punto da poter proporre tempestivamente ricorso. La mancata traduzione non comporta quindi automaticamente la nullità dell'atto o del procedimento: il contribuente deve allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio difensivo causalmente collegato all'assenza di traduzione.
Norme richiamate
Principio del diritto di difesa
La necessità di informare l'accusato degli addebiti in una lingua comprensibile non determina di per sé la nullità del procedimento o della sentenza.
L'Amministrazione deve porre il contribuente straniero in condizione di comprendere le contestazioni e difendersi, ma non è tenuta automaticamente a tradurre ogni atto nella lingua madre del destinatario. La nullità richiede la prova concreta che l'assenza di traduzione abbia impedito o reso inadeguata la difesa.
Massime di principio
- Per i contribuenti stranieri o non residenti non sussiste, in via generale, un diritto automatico alla traduzione degli atti tributari nella lingua madre.
- L'eventuale vizio derivante dalla mancata traduzione deve essere valutato in concreto, verificando se il destinatario abbia effettivamente compreso l'atto e abbia potuto esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa.
- La mancata traduzione non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: il contribuente deve indicare e provare uno specifico pregiudizio difensivo.
- La proposizione tempestiva del ricorso può costituire un elemento significativo per escludere che la mancata traduzione abbia impedito una difesa effettiva.
- In una situazione analoga è opportuno documentare in modo puntuale le difficoltà linguistiche, il contenuto non compreso e il concreto effetto che tali difficoltà hanno avuto sulla possibilità di contestare l'accertamento.
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