Sentenza del 13/09/2018 n. 1565 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Costi per perdite su crediti di modesta entità - Esperimento procedura giudiziaria di recupero - Non necessita - Articolo 33/cinque decreto-legge 82/2012 - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità, ai fini IRES e IRAP 2004, di diverse perdite e componenti negative: perdite su crediti di clientela ordinaria per circa 790.969 euro, perdite su prodotti finanziari per circa 25.313 euro, perdite su prodotti strutturati per circa 2.054.876 euro e utilizzi del fondo rischi e oneri per circa 864.116 euro. Secondo l'Agenzia, mancavano documentazione sufficiente, certezza e precisione della perdita, oppure era stato violato il principio di competenza; inoltre, non erano state intraprese procedure giudiziarie di recupero e alcune poste derivavano da transazioni. Le società sostenevano invece di avere documentato le perdite, di averle contabilizzate nell'esercizio corretto e che non fosse necessario promuovere azioni giudiziarie antieconomiche per crediti di modesto importo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole alle società contribuenti. Ha ritenuto deducibili le perdite su crediti di importo compreso tra 1.000 e 5.000 euro anche senza preventiva procedura giudiziaria, quando risultino adeguatamente documentate, ad esempio mediante raccomandate e affidamento a una società di recupero crediti. La soglia di 5.000 euro prevista dall'articolo 33, comma 5, del decreto-legge n. 83/2012, pur non applicabile direttamente per ragioni temporali, è stata valorizzata come criterio interpretativo per fattispecie anteriori. Sono state inoltre ritenute deducibili le perdite su prodotti finanziari imputate correttamente al 2004, le perdite conseguenti a transazioni con clienti, in quanto rileva l'oggettività della perdita e non la forma dell'operazione, e gli utilizzi del fondo rischi e oneri, trattandosi di somme già tassate in precedenza e impiegate per fronteggiare passività effettive. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 8.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Articolo 33, comma 5, decreto-legge n. 83/2012
Un credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevanti dimensioni e a 2.500 euro per le altre.
La disposizione, pur non applicabile direttamente ratione temporis, può fungere da criterio interpretativo per ritenere non necessaria l'attivazione di procedure giudiziarie nel caso di crediti di modesto importo, quando il loro recupero sarebbe antieconomico.
Articolo 101, comma 5, TUIR
Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.
La certezza e precisione della perdita possono essere dimostrate anche mediante elementi extragiudiziali, come solleciti di pagamento e incarichi conferiti a società di recupero crediti, senza che sia sempre indispensabile una procedura esecutiva.
Articolo 109 TUIR
Le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza.
La perdita deve essere imputata all'esercizio in cui acquisisce certezza e risulta concretamente determinabile; nel caso esaminato, gli ordinativi di accreditamento risalivano al 2004.
Articolo 36, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, le richieste delle parti e la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto.
La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e di contestarlo specificamente in appello.
Articolo 127, comma 2, lettera b), TUIR
La disposizione è stata richiamata in relazione alla responsabilità per le sanzioni nell'ambito del consolidato fiscale, ma la decisione si è concentrata principalmente sulla deducibilità delle perdite e non ha fondato su tale questione l'esito finale.
Cassazione, ordinanza n. 10256/2013 e sentenza n. 23863/2007
La scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perché il legislatore ha riguardo solo all'oggettività della perdita.
Una perdita derivante da una transazione può essere deducibile se effettiva, inerente e adeguatamente documentata; la mera natura transattiva dell'accordo non esclude certezza e precisione.
Massime di principio
- Per crediti di modesto importo, la deducibilità della perdita non richiede necessariamente l'avvio di una causa o di una procedura esecutiva, soprattutto quando tali iniziative sarebbero manifestamente antieconomiche.
- La soglia normativa introdotta successivamente può essere utilizzata come parametro interpretativo per valutare situazioni precedenti, se il contesto economico e le circostanze sono sostanzialmente analoghi.
- È essenziale conservare documentazione concreta delle attività di recupero, come solleciti, raccomandate, diffide e incarichi a società specializzate, oltre alla prova dell'inesigibilità o della ragionevole irrecuperabilità del credito.
- La deducibilità dipende dall'effettività, certezza, precisione e corretta imputazione temporale della perdita, non dall'espletamento di formalità giudiziarie fini a sé stesse.
- Le perdite derivanti da accordi transattivi non sono automaticamente indeducibili: occorre verificare la loro effettività, l'inerenza all'attività d'impresa e la ragionevolezza economica della scelta transattiva.
- L'utilizzo di un fondo già tassato in precedenza può giustificare una variazione fiscale in diminuzione quando le somme sono impiegate per fronteggiare passività effettive e documentate, evitando una doppia imposizione.
- La contabilità adottata non è decisiva da sola: la qualificazione fiscale deve riflettere la sostanza economica dell'operazione e l'effettiva natura della perdita.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 761 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 771 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 2064 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 2078 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 2082 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 2084 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →