Sentenza del 13/09/2018 n. 2078 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Notifica processo verbale di constatazione - notifica di accertamento - termine di 60 giorni - natura perentoria - è tale - violazione - nullità dell'atto impositivo- consegue. Agevolazioni fiscali - Tremonti ter - beni compresi - Divisione 28 codice ATECO - è tale - applicazione tabella al soggetto venditore - non è necessaria. Agevolazioni fiscali - Tremonti ter - nesso di accessorietà - rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’accertamento sotto due profili: in primo luogo, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni tra la notifica del processo verbale di constatazione e la notifica dell’atto impositivo; in secondo luogo, il mancato riconoscimento dell’agevolazione fiscale cosiddetta "Tremonti ter" per investimenti in macchinari, apparecchiature e componenti destinati a essere inseriti in impianti più complessi. La controversia riguardava anche l’interpretazione della Divisione 28 della Tabella ATECO e la rilevanza del nesso di accessorietà tra i beni acquistati.
La decisione
La sentenza ha ritenuto perentorio il termine di 60 giorni tra processo verbale e accertamento, poiché volto a garantire il contraddittorio preventivo del contribuente. La sua violazione comporta l’illegittimità e la nullità dell’atto impositivo, senza necessità di una specifica previsione normativa. Quanto alla Tremonti ter, sono agevolabili i nuovi macchinari e le nuove apparecchiature rientranti nella Divisione 28 della Tabella ATECO anche quando destinati a essere inseriti in impianti o strutture più complessi già esistenti e non inclusi nella Divisione 28. Sono inoltre agevolabili i componenti o le parti indispensabili al funzionamento dei nuovi beni, anche se non autonomamente compresi nella Divisione 28, quando costituiscono dotazione di un investimento complessivo. Se invece manca tale nesso di accessorietà e si tratta di acquisto autonomo di parti o accessori, questi sono agevolabili soltanto se espressamente inclusi nella Divisione 28. L’esito complessivo è favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
Il termine di 60 giorni tra la notifica del processo verbale di constatazione e l’atto impositivo tutela il contraddittorio e la partecipazione del contribuente. La sua violazione rende illegittimo e nullo l’atto di accertamento.
Decreto-legge n. 78/2009, articolo 5, cosiddetta agevolazione Tremonti ter
L’agevolazione riguarda gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature individuati secondo la classificazione prevista dalla Divisione 28 della Tabella ATECO.
Tabella ATECO, Divisione 28
La classificazione della Divisione 28 rileva per individuare i macchinari e le apparecchiature agevolabili. Non è però necessario che l’intero impianto complesso nel quale il bene viene inserito appartenga alla Divisione 28.
Massime di principio
- Quando la legge prevede un termine per consentire al contribuente di presentare osservazioni prima dell’emissione dell’atto impositivo, il termine può avere natura perentoria: la sua violazione può comportare l’annullamento dell’atto, anche in assenza di una sanzione espressamente prevista.
- Nel valutare la Tremonti ter occorre esaminare l’investimento nel suo complesso e verificare se il bene principale sia nuovo, rientri nella Divisione 28 e sia funzionalmente destinato all’attività agevolata.
- Componenti e parti non autonomamente classificabili nella Divisione 28 possono beneficiare dell’agevolazione se sono indispensabili e accessorie rispetto a un nuovo macchinario o a una nuova apparecchiatura agevolabile acquistati nell’ambito del medesimo investimento.
- L’acquisto autonomo di parti o accessori non inclusi espressamente nella Divisione 28, in assenza di un investimento complessivo in un nuovo macchinario o apparecchiatura, non beneficia ordinariamente dell’agevolazione.
- La classificazione ATECO va riferita al bene o all’investimento agevolabile e non necessariamente all’impianto complessivo preesistente nel quale il bene viene integrato.
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